Art. 54. 
                 Definizione e campo di applicazione 
 
  1. Il contratto di inserimento e' un contratto di lavoro diretto  a
realizzare, mediante un progetto  individuale  di  adattamento  delle
competenze professionali del lavoratore  a  un  determinato  contesto
lavorativo, l'inserimento ovvero il  reinserimento  nel  mercato  del
lavoro delle seguenti categorie di persone: 
    a) soggetti di eta' compresa tra i diciotto e i ventinove anni; 
    b) disoccupati di lunga durata  da  ventinove  fino  a  trentadue
anni; 
    c) lavoratori con piu' di cinquanta anni di eta' che siano  privi
di un posto di lavoro; 
    d) lavoratori che desiderino riprendere una attivita'  lavorativa
e che non abbiano lavorato per almeno due anni; 
    e) donne di qualsiasi eta' residenti in una  area  geografica  in
cui il  tasso  di  occupazione  femminile  determinato  con  apposito
decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sia  inferiore
almeno del 20 per cento di quello maschile  o  in  cui  il  tasso  di
disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile; 
    f)  persone  riconosciute  affette,  ai  sensi  della   normativa
vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. 
  2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da: 
    a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; 
    b) gruppi di imprese; 
    c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive; 
    d) fondazioni; 
    e) enti di ricerca, pubblici e privati; 
    f) organizzazioni e associazioni di categoria. 
  3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i  soggetti
di cui al comma 2  devono  avere  mantenuto  in  servizio  almeno  il
sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia
venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A  tale  fine  non  si
computano i lavoratori che si siano dimessi,  quelli  licenziati  per
giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano
rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di  lavoro
a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del
periodo di prova, nonche' i contratti non trasformati in rapporti  di
lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli
effetti della  presente  disposizione  si  considerano  mantenuti  in
servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso  del
suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro  a  tempo
indeterminato. 
  4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando,
nei diciotto mesi precedenti  alla  assunzione  del  lavoratore,  sia
venuto a scadere un solo contratto di inserimento. 
  5. Restano  in  ogni  caso  applicabili,  se  piu'  favorevoli,  le
disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23  luglio  1991,  n.
223,  in  materia  di  contratto  di  reinserimento  dei   lavoratori
disoccupati. 
 
          Nota all'art. 54: 
              - Il testo dell'art. 20 della citata legge n.  223  del
          1991, e' il seguente: 
              «Art. 20 (Contratti  di  reinserimento  dei  lavoratori
          disoccupati). - 1. I lavoratori  che  fruiscono  da  almeno
          dodici mesi  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione
          possono essere assunti  nominativamente  mediante  chiamata
          dalle liste di cui all'art. 8,  comma  9,  della  legge  29
          dicembre 1990, n. 407, con contratto  di  reinserimento  da
          datori di lavoro che,  al  momento  dell'instaurazione  del
          rapporto di lavoro, non  abbiano  nell'azienda  sospensioni
          dal lavoro in atto ai sensi  dell'art.  2  della  legge  12
          agosto  1977,  n.  675,  ovvero  non  abbiano  proceduto  a
          riduzione di personale nei dodici  mesi  precedenti,  salvo
          che  l'assunzione  non  avvenga  ai   fini   di   acquisire
          professionalita'  sostanzialmente  diverse  da  quelle  dei
          lavoratori   interessati   alle   predette   riduzioni    o
          sospensioni di personale. 
              2.   Ai   lavoratori   assunti   con    contratto    di
          reinserimento,  di  cui  al  comma  1,  si  applica,  sulle
          correnti   aliquote   dei   contributi   previdenziali   ed
          assistenziali dovuti dai datori di lavoro e ferma  restando
          la contribuzione  a  carico  del  lavoratore  nelle  misure
          previste per la generalita' dei lavoratori,  una  riduzione
          nella misura del  settantacinque  per  cento  per  i  primi
          dodici mesi nell'ipotesi di  effettiva  disoccupazione  del
          lavoratore per un periodo inferiore a due anni, per i primi
          ventiquattro mesi nell'ipotesi di effettiva  disoccupazione
          del lavoratore per  un  periodo  superiore  a  due  anni  e
          inferiore  a  tre  anni,  per  i   primi   trentasei   mesi
          nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per
          un periodo superiore a tre anni. 
              3. Il datore  di  lavoro  ha  facolta'  di  optare  per
          l'esonero  dall'obbligo  del  versamento  delle  quote   di
          contribuzione a proprio carico nei limiti del cinquanta per
          cento della misura di cui al comma 2 per un periodo pari al
          doppio  di  quello  di  effettiva  disoccupazione   e   non
          superiore, in ogni caso, a settantadue mesi. 
              4. I lavoratori assunti con contratto di  reinserimento
          sono esclusi dal computo dei limiti  numerici  previsti  da
          leggi  e  contratti  collettivi   per   l'applicazione   di
          particolari normative ed istituti. 
              5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve  essere
          stipulato per iscritto. Copia  del  contratto  deve  essere
          inviata  entro  trenta  giorni  al  competente  Ispettorato
          provinciale   del   lavoro   ed   alla   sede   provinciale
          dell'INPS.».