Art. 55
                 Progetto individuale di inserimento

  1.  Condizione  per l'assunzione con contratto di inserimento e' la
definizione,   con   il  consenso  del  lavoratore,  di  un  progetto
individuale  di  inserimento,  finalizzato  a garantire l'adeguamento
delle  competenze  professionali  del  lavoratore  stesso al contesto
lavorativo.
  2.  I  contratti  collettivi  nazionali o territoriali stipulati da
associazioni  dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative   sul   piano  nazionale  e  i  contratti  collettivi
aziendali  stipulati  dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all'articolo  19  della  legge  20  maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni,   ovvero   dalle   rappresentanze  sindacali  unitarie
determinano, anche all'interno degli enti bilaterali, le modalita' di
definizione  dei  piani  individuali  di  inserimento con particolare
riferimento  alla  realizzazione  del  progetto,  anche attraverso il
ricorso  ai  fondi  interprofessionali per la formazione continua, in
funzione   dell'adeguamento   delle   capacita'   professionali   del
lavoratore,  nonche' le modalita' di definizione e sperimentazione di
orientamenti,  linee-guida  e  codici  di  comportamento  diretti  ad
agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
  3.  Qualora,  entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma
2,  la  determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di
lavoro  delle  modalita'  di  definizione  dei  piani  individuali di
inserimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca
le  organizzazioni  sindacali  interessate dei datori di lavoro e dei
lavoratori  e  le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di
mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  individua in via
provvisoria  e  con  proprio  decreto, tenuto conto delle indicazioni
contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo
86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle
due   parti  interessate,  le  modalita'  di  definizione  dei  piani
individuali di inserimento di cui al comma 2.
  4.  La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del
rapporto di lavoro dovra' essere registrata nel libretto formativo.
  5.  In  caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto
individuale di inserimento il datore di lavoro e' tenuto a versare la
quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
 
          Nota all'art. 55:
              - Per  il  testo dell'art. 19 della citata legge n. 300
          del 1970, si veda la nota all'art. 46.