Art. 57. 
                               Durata 
 
  1. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore  a  nove
mesi e non puo'  essere  superiore  ai  diciotto  mesi.  In  caso  di
assunzione di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f),
la durata massima puo' essere estesa fino a trentasei mesi. 
  2. Nel computo del limite massimo di  durata  non  si  tiene  conto
degli  eventuali  periodi  dedicati  allo  svolgimento  del  servizio
militare o di quello civile, nonche' dei periodi  di  astensione  per
maternita'. 
  3. Il contratto di inserimento non e'  rinnovabile  tra  le  stesse
parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il  limite
massimo di durata indicato al comma 1.