Art. 58. 
                  Disciplina del rapporto di lavoro 
 
  1. Salvo diversa previsione dei contratti  collettivi  nazionali  o
territoriali stipulati da associazioni dei  datori  e  prestatori  di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale  e
dei contratti collettivi  aziendali  stipulati  dalle  rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'articolo  19  della  legge  20  maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze
sindacali unitarie, ai contratti di  inserimento  si  applicano,  per
quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto  legislativo  6
settembre 2001, n. 368. 
  2. I contratti collettivi di cui al comma 1  possono  stabilire  le
percentuali  massime  dei  lavoratori  assunti   con   contratto   di
inserimento. 
 
          Note all'art. 58:
              - Per  il  testo dell'art. 19 della citata legge n. 300
          del 1970, si veda nota all'art. 46.
              -  Per  il titolo del citato decreto legislativo n. 368
          del 2001, si veda nota all'art. 22.