Art. 60.
                   Tirocini estivi di orientamento

  1.  Si  definiscono  tirocini  estivi  di  orientamento  i tirocini
promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un
giovane,   regolarmente   iscritto   a   un  ciclo  di  studi  presso
l'universita'  o  un  istituto scolastico di ogni ordine e grado, con
fini orientativi e di addestramento pratico.
  2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a
tre  mesi  e  si  svolge  nel  periodo compreso tra la fine dell'anno
accademico  e scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata
e' quella massima in caso di pluralita' di tirocini.
  3.  Eventuali  borse  lavoro  erogate  a favore del tirocinante non
possono superare l'importo massimo mensile di 600 euro.
  4.  Salvo  diversa  previsione  dei  contratti collettivi, non sono
previsti  limiti  percentuali  massimi per l'impiego di adolescenti o
giovani al tirocinio estivo di orientamento.
  5.  Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si
applicano  le  disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196
del  1997  e  al  decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 25 marzo 1998, n. 142.
 
          Note all'art. 60:
              - Il  testo  dell'art. 18 della citata legge n. 196 del
          1997 e' il seguente:
              "Art.  18  (Tirocini formativi e di orientamento). - 1.
          Al  fine  di  realizzare momenti di alternanza tra studio e
          lavoro  e  di agevolare le scelte professionali mediante la
          conoscenza   diretta   del  mondo  del  lavoro,  attraverso
          iniziative  di  tirocini  pratici  e  stages  a  favore  di
          soggetti  che  hanno  gia'  assolto l'obbligo scolastico ai
          sensi  della  legge  31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto   con   il  Ministro  della  pubblica  istruzione,
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          da  adottarsi  ai  sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge, disposizioni nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
                a) possibilita'  di  promozione delle iniziative, nei
          limiti   delle   risorse  rese  disponibili  dalla  vigente
          legislazione,  anche  su  proposta  degli enti bilaterali e
          delle  associazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei
          lavoratori,   da   parte   di   soggetti   pubblici   o   a
          partecipazione  pubblica  e  di soggetti privati non aventi
          scopo  di  lucro,  in  possesso  degli  specifici requisiti
          preventivamente  determinati in funzione di idonee garanzie
          all'espletamento    delle    iniziative   medesime   e   in
          particolare:  agenzie  regionali  per  l'impiego  e  uffici
          periferici  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
          sociale;    universita';    provveditorati    agli   studi;
          istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di
          studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o
          orientamento,  ovvero  a partecipazione pubblica o operanti
          in  regime  di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge
          21 dicembre  1978,  n.  845;  comunita'  terapeutiche, enti
          ausiliari  e  cooperative  sociali,  purche' iscritti negli
          specifici   albi   regionali,  ove  esistenti;  servizi  di
          inserimento   lavorativo   per  disabili  gestiti  da  enti
          pubblici delegati dalla regione;
                b) attuazione   delle   iniziative   nell'ambito   di
          progetti di orientamento e di formazione, con priorita' per
          quelli  definiti  all'interno di programmi operativi quadro
          predisposti   dalle   regioni,  sentite  le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
                c) svolgimento  dei  tirocini  sulla base di apposite
          convenzioni  intervenute tra i soggetti di cui alla lettera
          a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
                d) previsione   della   durata   dei   rapporti   non
          costituenti  rapporti  di lavoro, in misura non superiore a
          dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti
          portatori  di  handicap,  da  modulare  in  funzione  della
          specificita' dei diversi tipi di utenti;
                e) obbligo   da   parte  dei  soggetti  promotori  di
          assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con
          l'Istituto   nazionale   per   l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e  per  la responsabilita'
          civile  e  di  garantire  la  presenza  di  un  tutore come
          responsabile  didattico-organizzativo  delle attivita'; nel
          caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali
          per  l'impiego  e  gli  uffici periferici del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  il datore di lavoro
          ospitante   puo'  stipulare  la  predetta  convenzione  con
          l'INAIL direttamente e a proprio carico;
                f) attribuzione  del valore di crediti formativi alle
          attivita'  svolte nel corso degli stages e delle iniziative
          di  tirocinio  pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove
          debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di
          lavoro;
                g) possibilita'  di  ammissione,  secondo modalita' e
          criteri  stabiliti  con  decreto  del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  e  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
          cui  all'art.  1  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.   236,   al  rimborso  totale  o  parziale  degli  oneri
          finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio
          di  cui  al  presente  articolo a  favore  dei  giovani del
          Mezzogiorno  presso  imprese  di  regioni diverse da quelle
          operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui
          i  progetti  lo  prevedano,  gli  oneri relativi alla spesa
          sostenuta  dall'impresa  per  il  vitto  e  l'alloggio  del
          tirocinante;
                h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
                i) computabilita'  dei soggetti portatori di handicap
          impiegati  nei  tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968,
          n.  482,  e  successive  modificazioni,  purche' gli stessi
          tirocini  siano  oggetto  di  convenzione  ai  sensi  degli
          articoli 5  e  17  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e
          siano finalizzati all'occupazione.".
              - Il  testo del decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale  25 marzo  1998,  n.  142  (Regolamento
          recante  norme  di attuazione dei principi e dei criteri di
          cui  all'art.  18  della  legge 24 giugno 1997, n. 196, sui
          tirocini  formativi e di orientamento), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1998, n. 108.