Art. 69.
                   Riuso dei programmi informatici

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  che siano titolari di programmi
applicativi  realizzati  su  specifiche  indicazioni  del committente
pubblico,  hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della
documentazione  disponibile,  in  uso  gratuito  ad  altre  pubbliche
amministrazioni  che  li  richiedono  e  che intendano adattarli alle
proprie esigenze, salvo motivate ragioni.
  2.  Al  fine  di  favorire  il  riuso  dei programmi informatici di
proprieta' delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei
capitolati  o nelle specifiche di progetto e' previsto ove possibile,
che  i  programmi  appositamente  sviluppati  per  conto  e  a  spese
dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme.
  3.  Le  pubbliche  amministrazioni  inseriscono,  nei contratti per
l'acquisizione  di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole
che  garantiscano  il  diritto  di disporre dei programmi ai fini del
riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni.
  4.   Nei   contratti   di  acquisizione  di  programmi  informatici
sviluppati  per  conto  e  a  spese  delle amministrazioni, le stesse
possono  includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano
conto   delle   caratteristiche   economiche   ed   organizzative  di
quest'ultimo,  volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo,
a  fornire,  su  richiesta  di  altre  amministrazioni,  servizi  che
consentono   il   riuso  delle  applicazioni.  Le  clausole  suddette
definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi
indicati.