Art. 36.
                    Trasmissioni transfrontaliere

  1.  Le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione
europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo
2  della  direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, come
modificata  dalla  direttiva  97/36/CE  del  Consiglio, del 30 giugno
1997, sono tenute al rispetto delle norme di cui al presente capo.
  2.  Salvi i casi previsti dal comma 3, e' assicurata la liberta' di
ricezione  e  non  viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni
televisive  provenienti  da  Stati  dell'Unione  europea  per ragioni
attinenti  ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE,
come modificata dalla direttiva 97/36/CE.
  3.   L'Autorita'   puo'  disporre  la  sospensione  provvisoria  di
ricezione  o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da
Stati  dell'Unione  europea  nei  seguenti  casi  di violazioni, gia'
commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:
    a)   violazione   manifesta,   seria   e  grave  del  divieto  di
trasmissione   di  programmi  che  possano  nuocere  gravemente  allo
sviluppo  fisico,  mentale  o morale dei minorenni, in particolare di
programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;
    b)   violazione   manifesta,   seria   e  grave  del  divieto  di
trasmissione  di  programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico,
mentale  o  morale  dei  minorenni,  a meno che la scelta dell'ora di
trasmissione  o  qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i
minorenni   che   si   trovano   nell'area  di  diffusione  assistano
normalmente a tali programmi;
    c)   violazione   manifesta,   seria   e  grave  del  divieto  di
trasmissione  di programmi che contengano incitamento all'odio basato
su differenza di razza, sesso, religione o nazionalita'.
  4.  I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati
alla  Commissione delle Comunita' europee da parte dell'Autorita' nel
termine  non  inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto
all'emittente  televisiva  e alla stessa Commissione delle violazioni
rilevate e dei provvedimenti che l'Autorita' intende adottare.
 
          Nota all'art. 36:
              -  Per  le  direttive  89/552/CEE  del 3 ottobre 1989 e
          97/36/CE   del  30 giugno  1997  si  vedano  le  note  alle
          premesse.