Art. 41.
Tasso annuo effettivo globale e pubblicita'
1. Ai fini di cui all'articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli
articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie
modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro
in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.
Note all'art. 41:
- Il testo dell'art. 122, comma 2 ed il testo dell'art.
123, comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, recante «Testo unico delle leggi in materi bancaria e
creditizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 settembre 1993, n. 230, S.O. , e' il seguente:
«Art. 122 (Tasso annuo effettivo globale). - 1.
(Omissis).
2. Il CICR stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG,
individuando in particolare gli elementi da computare e la
formula di calcolo».
«Art. 123 (Pubblicita). - 1. (Omissis).
2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati
con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso
d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito,
indicano il TAEG e il relativo periodo di validita'. Il
CICR individua i casi in cui, per motivate ragioni
tecniche, il TAEG puo' essere indicato mediante un esempio
tipico.».