Art. 43.
                   Rinvio al testo unico bancario

  Per  la  restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai
capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del
1993, e successive modificazioni, nonche' agli articoli 144 e 145 del
medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni.
 
          Note all'art. 43:
              -  I  Capi II e III del Titolo VI del testo unico delle
          leggi  in  materia  bancaria e creditizia, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  30 settembre  1993,  n.  230,  recano,
          rispettivamente:  «Credito al consumo» e «Regole generali e
          controlli».