Art. 38. 
 
  Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attivita' 
 
  1. Le riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni sono  coperte
con attivi di proprieta'  dell'impresa.  Nella  scelta  degli  attivi
l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte
e dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditivita' e  la
liquidita'   degli   investimenti,   provvedendo    ad    un'adeguata
diversificazione e dispersione degli attivi medesimi. 
  2. L'impresa puo' coprire le riserve tecniche esclusivamente con le
categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati,  che
sono  ammessi  nel  regolamento   adottato   dall'ISVAP.   L'Istituto
stabilisce, nel medesimo regolamento, le tipologie, le  modalita',  i
limiti di impiego e le relative quote massime. 
  3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o  piu'  attivi  non
sono  state  osservate  le  regole  di  cui  al  comma  2,   comunica
all'impresa l'inammissibilita' ad essere destinati,  in  tutto  o  in
parte, a copertura delle riserve tecniche. 
  4. Fatti salvi i  principi  di  cui  al  comma  1,  in  circostanze
eccezionali  e  su  motivata  richiesta  dell'impresa,  l'ISVAP  puo'
autorizzare, in via temporanea, l'investimento in categorie di attivi
a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in  via
generale. 
  5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un  investimento
in  una  societa'  controllata,  che  per   conto   dell'impresa   di
assicurazione ne gestisce in  tutto  o  in  parte  gli  investimenti,
l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle  norme  e  dei
principi di cui  al  presente  articolo,  tiene  conto  degli  attivi
detenuti dalla societa' controllata. 
  6. Per i contratti compresi  nel  portafoglio  italiano,  l'impresa
puo' localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve  tecniche
in uno o piu' Stati membri. Su richiesta dell'impresa,  l'ISVAP  puo'
autorizzare la localizzazione di parte  degli  attivi  in  uno  Stato
terzo.  In  deroga  alle  disposizioni   del   presente   comma,   la
localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti  a  copertura
delle riserve tecniche e' libera, salvo quanto disposto dall'articolo
47.