Art. 40. 
 
                       Regole sulla congruenza 
 
  1. Quando la garanzia assicurativa e' espressa in  una  determinata
valuta, l'obbligazione dell'impresa si considera  esigibile  in  tale
valuta. 
  2.  Quando  la  garanzia  assicurativa  non  e'  espressa  in   una
determinata valuta, l'obbligazione dell'impresa di  assicurazione  si
considera esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio.
Nelle assicurazioni dei rami danni l'impresa puo'  altresi'  eseguire
la prestazione nella stessa valuta in cui e' stato pagato  il  premio
se, sin dalla  stipulazione  del  contratto,  risulti  obiettivamente
prevedibile che la  prestazione  debba  essere  corrisposta  in  tale
valuta. 
  3. L'impresa provvede alla copertura  delle  riserve  tecniche  nel
rispetto del  principio  della  congruenza.  L'ISVAP  individua,  con
regolamento, i casi di deroga, determinando altresi' le tipologie, le
modalita' e i limiti di impiego di attivi espressi in altra valuta  o
di strumenti finanziari derivati che siano  idonei  a  soddisfare  le
medesime esigenze.