Art. 42. 
 
     Registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche 
 
  1. L'impresa deve tenere un registro da cui risultano le  attivita'
a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In
qualsiasi  momento  l'importo  degli  attivi  iscritti  deve  essere,
tenendo  conto  delle  annotazioni   dei   movimenti,   almeno   pari
all'ammontare delle riserve tecniche. 
  2. Le  attivita'  poste  a  copertura  delle  riserve  tecniche  ed
iscritte   nel   registro   sono   riservate   in   modo    esclusivo
all'adempimento  delle  obbligazioni  assunte  dall'impresa   con   i
contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attivita'  di
cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle
altre attivita' detenute dall'impresa e non iscritte nel registro. 
  3. L'impresa  comunica  all'ISVAP  la  situazione  delle  attivita'
risultante dal  registro.  L'ISVAP  determina,  con  regolamento,  le
disposizioni  per  la  formazione  e  la  tenuta  del  registro,  con
particolare riguardo  all'annotazione  delle  operazioni  effettuate,
nonche' i termini, le modalita' e gli  schemi  per  le  comunicazioni
periodiche.