Art. 42. Registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche 1. L'impresa deve tenere un registro da cui risultano le attivita' a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche. 2. Le attivita' poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attivita' di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attivita' detenute dall'impresa e non iscritte nel registro. 3. L'impresa comunica all'ISVAP la situazione delle attivita' risultante dal registro. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonche' i termini, le modalita' e gli schemi per le comunicazioni periodiche.