Art. 114. 
            Varianti in corso di esecuzione del contratto 
 
  1. Fermo quanto disposto dall'articolo 76, le varianti in corso  di
esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente
codice. 
  2.  Il  regolamento  determina  gli  eventuali  casi  in  cui,  nei
contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti  misti
che comprendono anche servizi o forniture, sono  consentite  varianti
in corso  di  esecuzione,  nel  rispetto  dell'art.  132,  in  quanto
compatibile.