Art. 115. 
                       Adeguamenti dei prezzi 
                (art. 6, comma 4, legge n. 537/1993) 
 
  1.  Tutti  i  contratti  ad  esecuzione  periodica  o  continuativa
relativi a  servizi  o  forniture  debbono  recare  una  clausola  di
revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base
di   una   istruttoria   condotta    dai    dirigenti    responsabili
dell'acquisizione di beni e  servizi  sulla  base  dei  dati  di  cui
all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.