Art. 116. 
           Vicende soggettive dell'esecutore del contratto 
       (articoli 10, comma 1-ter, 35 e 36, legge n. 109/1994) 
 
  1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione,  fusione  e
scissione relativi ai soggetti esecutori di  contratti  pubblici  non
hanno  singolarmente  effetto  nei  confronti  di  ciascuna  stazione
appaltante fino a che il cessionario, ovvero il  soggetto  risultante
dall'avvenuta  trasformazione,  fusione  o   scissione,   non   abbia
proceduto  nei  confronti  di  essa   alle   comunicazioni   previste
dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 maggio 1991, n. 187, e  non  abbia  documentato  il  possesso  dei
requisiti di qualificazione previsti dal presente codice. 
  2. Nei sessanta  giorni  successivi  la  stazione  appaltante  puo'
opporsi  al  subentro  del  nuovo  soggetto  nella  titolarita'   del
contratto,  con  effetti  risolutivi  sulla  situazione  in   essere,
laddove, in relazione alle comunicazioni  di  cui  al  comma  1,  non
risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies  della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 
  3. Ferme restando le ulteriori previsioni  legislative  vigenti  in
tema di prevenzione della delinquenza di  tipo  mafioso  e  di  altre
gravi forme di manifestazione di  pericolosita'  sociale,  decorsi  i
sessanta  giorni  di  cui  al  comma  2  senza  che  sia  intervenuta
opposizione, gli atti di cui al  comma  1  producono,  nei  confronti
delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti  loro  attribuiti  dalla
legge. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche
nei casi di trasferimento o di affitto  di  azienda  da  parte  degli
organi  della  procedura  concorsuale,  se  compiuto  a   favore   di
cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni,  e  con  la
partecipazione  maggioritaria  di   almeno   tre   quarti   di   soci
cooperatori, nei cui confronti risultino  estinti,  a  seguito  della
procedura stessa,  rapporti  di  lavoro  subordinato  oppure  che  si
trovino in regime di  cassa  integrazione  guadagni  o  in  lista  di
mobilita' di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
 
          Note all'art. 116: 
              - Il testo dell'art. 1 del decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, «Regolamento
          per il controllo delle composizioni azionarie dei  soggetti
          aggiudicatari di opere pubbliche e  per  il  divieto  delle
          intestazioni fiduciarie, previsto dall'art.  17,  comma  3,
          della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla  prevenzione  della
          delinquenza di tipo mafioso», e' il seguente: 
              «Art. 1. - 1. Le societa' per  azioni,  in  accomandita
          per  azioni,  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative per azioni o  a  responsabilita'  limitata,  le
          societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata
          aggiudicatarie  di  opere  pubbliche,   ivi   comprese   le
          concessionarie  e  le  subappaltatrici,  devono  comunicare
          all'amministrazione committente o  concedente  prima  della
          stipula del  contratto  o  della  convenzione,  la  propria
          composizione societaria, l'esistenza di  diritti  reali  di
          godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di  voto»
          sulla base delle  risultanze  del  libro  dei  soci,  delle
          comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a  propria
          disposizione, nonche' l'indicazione dei soggetti muniti  di
          procura irrevocabile che abbiano esercitato il  voto  nelle
          assemblee societarie nell'ultimo  anno  o  che  ne  abbiano
          comunque diritto. 
              2. Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o
          subappaltatore  sia  un  consorzio,  esso   e'   tenuto   a
          comunicare i dati di cui al comma 1, riferiti alle  singole
          societa'  consorziate   che   comunque   partecipino   alla
          progettazione ed all'esecuzione dell'opera. 
              3. Fermi restando gli  obblighi  previsti  dalle  norme
          vigenti,  l'amministrazione  committente  o  concedente  e'
          tenuta a conservare per cinque anni dal collaudo dell'opera
          i dati di cui ai commi 1  e  2,  tenendoli  a  disposizione
          dell'autorita' giudiziaria o  degli  organi  cui  la  legge
          attribuisce  poteri  di  accesso,  di  accertamento  o   di
          verifica  per  la  prevenzione  e  la   lotta   contro   la
          delinquenza mafiosa. 
              4. Agli stessi fini di cui al comma 1, le imprese ed  i
          consorzi  sono  tenuti  alla  conservazione,   per   uguale
          periodo, delle copie  delle  note  di  trasmissione  e  dei
          relativi dati.». 
              - Il testo dell'art. 10-sexies della  legge  31  maggio
          1965, n. 575, gia' citata all'art. 38, e' il seguente: 
              «Art. 10-sexies.  -  1.  La  pubblica  amministrazione,
          prima  di  rilasciare   o   consentire   le   licenze,   le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima
          di stipulare, approvare  o  autorizzare  i  contratti  e  i
          subcontratti di cui al  medesimo  articolo  deve  acquisire
          apposita certificazione relativa all'interessato  circa  la
          sussistenza  a  suo   carico   di   un   procedimento   per
          l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura
          di   prevenzione,   nonche'   circa   la   sussistenza   di
          provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o  di
          condanna, nei casi previsti dall'art. 10, comma 5-ter, e di
          quelli che dispongono divieti, sospensioni  o  decadenze  a
          norma dell'art. 10,  ovvero  del  secondo  comma  dell'art.
          10-quater. Per i rinnovi, allorche' la  legge  dispone  che
          gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale,  per  i
          provvedimenti comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per  i  contratti
          derivati   da   altri   gia'   stipulati   dalla   pubblica
          amministrazione  l'obbligo  sussiste  con   riguardo   alla
          certificazione dei provvedimenti  definitivi  o  provvisori
          che applicano la  misura  di  prevenzione  o  dispongono  i
          divieti, le sospensioni o le  decadenze.  Per  i  contratti
          concernenti   obbligazioni   a   carattere   periodico    o
          continuativo  per  forniture  di   beni   o   servizi,   la
          certificazione deve essere acquisita per  ciascun  anno  di
          durata del contratto. 
              2. La certificazione  e'  rilasciata  dalla  prefettura
          nella cui circoscrizione gli  atti  o  i  contratti  devono
          essere perfezionati, su  richiesta  dell'amministrazione  o
          dell'ente pubblico, previa esibizione  dei  certificati  di
          residenza e di stato di famiglia di data  non  anteriore  a
          tre mesi. 
              3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario
          di opere o servizi pubblici, la certificazione,  oltre  che
          su  richiesta  dell'amministrazione  o  dell'ente  pubblico
          interessati, puo' essere rilasciata anche su richiesta  del
          concessionario, previa  acquisizione  dall'interessato  dei
          certificati di residenza e di stato di famiglia di data non
          anteriore a tre mesi. 
              4. Quando gli atti o i contratti  riguardano  societa',
          la certificazione e' richiesta nei confronti  della  stessa
          societa'.  Essa  e'  altresi'  richiesta,  se  trattasi  di
          societa' di capitali anche consortili  ai  sensi  dell'art.
          2615-ter del codice civile, o di societa'  cooperative,  di
          consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V,
          titolo X, capo  II,  sezione  II  del  codice  civile,  nei
          confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri
          componenti l'organo di amministrazione, nonche' di ciascuno
          dei  consorziati  che  nei  consorzi   e   nelle   societa'
          consortili detenga una partecipazione superiore al  10  per
          cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali  le
          societa' consortili o i consorzi operino in modo  esclusivo
          nei  confronti  della  pubblica  amministrazione;   per   i
          consorzi  di  cui  all'art.  2602  del  codice  civile,  la
          certificazione e' richiesta nei confronti di chi ne  ha  la
          rappresentanza,   e   degli   imprenditori    o    societa'
          consorziate. Se trattasi di societa' in nome collettivo, la
          certificazione e' richiesta nei confronti di tutti i  soci;
          se  trattasi  di  societa'  in  accomandita  semplice,  nei
          confronti  dei  soci  accomandatari.  Se   trattasi   delle
          societa'  di  cui  all'art.  2506  del  codice  civile,  la
          certificazione e' richiesta nei confronti di coloro che  le
          rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. 
              5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina
          dell'albo nazionale dei costruttori, la  certificazione  e'
          altresi' richiesta  nei  confronti  del  direttore  tecnico
          dell'impresa. 
              6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su
          richiesta   del   privato   interessato   presentata   alla
          prefettura competente per il luogo  ove  lo  stesso  ha  la
          residenza ovvero la sede, se trattasi di societa',  impresa
          o ente. La relativa domanda, alla quale  vanno  allegati  i
          certificati prescritti, deve specificare  i  provvedimenti,
          atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta
          o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati
          ed indicare il  numero  degli  esemplari  occorrenti  e  la
          persona,  munita  di  procura   speciale,   incaricata   di
          ritirarli. La certificazione deve  essere  acquisita  dalla
          pubblica amministrazione o  dal  concessionario  entro  tre
          mesi dalla  data  del  rilascio  prodotta  anche  in  copia
          autenticata ai sensi dell'art. 14  della  legge  4  gennaio
          1968, n. 15. 
              7. Nei casi di urgenza, in  attesa  che  pervenga  alla
          pubblica   amministrazione   o   al    concessionario    la
          certificazione prefettizia, l'esecuzione dei  contratti  di
          cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla  base  di  una
          dichiarazione con la quale  l'interessato  attesti  di  non
          essere stato sottoposto a misura di prevenzione  e  di  non
          essere a conoscenza della esistenza  a  suo  carico  e  dei
          propri   conviventi   di   procedimenti   in   corso    per
          l'applicazione della misura di prevenzione o di  una  delle
          cause ostative all'iscrizione negli albi di  appaltatori  o
          fornitori   pubblici   ovvero   nell'albo   nazionale   dei
          costruttori. La  sottoscrizione  della  dichiarazione  deve
          essere autenticata con le modalita' stabilite dall'art.  20
          della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le  stesse  disposizioni
          si  applicano  quando  e'  richiesta  l'autorizzazione   di
          subcontratti,   cessioni   e   cottimi    concernenti    la
          realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione  di
          servizi riguardanti la pubblica amministrazione. 
              8.  La   certificazione   non   e'   richiesta   quando
          beneficiario dell'atto o contraente  con  l'amministrazione
          e'  un'altra  amministrazione  pubblica  ovvero  quando  si
          tratta   di    licenze    e    autorizzazioni    rilasciate
          dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza o del loro
          rinnovo. 
              9. La certificazione non e'  inoltre  richiesta  ed  e'
          sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7: 
                a) per la stipulazione o  approvazione  di  contratti
          con artigiani o con esercenti professioni intellettuali; 
                b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti
          di cui all'art. 10 e per  le  concessioni  di  costruzione,
          nonche' di costruzione e gestione di opere  riguardanti  la
          pubblica amministrazione o  di  servizi  pubblici,  il  cui
          valore complessivo non supera i cento milioni di lire; 
                c) per l'autorizzazione di subcontratti,  cessioni  e
          cottimi concernenti  la  realizzazione  delle  opere  e  la
          prestazione dei servizi di  cui  alla  lettera  b)  il  cui
          valore complessivo non supera i cento milioni di lire; 
                d) per la concessione di contributi, finanziamenti  e
          mutui agevolati  e  altre  erogazioni  dello  stesso  tipo,
          comunque  denominate  per  lo  svolgimento   di   attivita'
          imprenditoriali il cui  valore  complessivo  non  supera  i
          cinquanta milioni di lire. 
              10. E' fatta comunque salva la facolta' della  pubblica
          amministrazione che procede sulla base delle  dichiarazioni
          sostitutive   di   richiedere   successivamente   ulteriore
          certificazione alla prefettura territorialmente competente. 
              11. L'impresa aggiudicataria  e'  tenuta  a  comunicare
          tempestivamente   all'amministrazione    appaltante    ogni
          modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella
          struttura  di  impresa  e   negli   organismi   tecnici   e
          amministrativi. 
              12. Le certificazioni prefettizie, le relative  istanze
          nonche' la documentazione accessoria previste dal  presente
          articolo sono esenti da imposta di bollo. 
              13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro
          trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute  a
          rilasciare  apposita  ricevuta  attestante   la   data   di
          presentazione dell'istanza  di  certificazione,  nonche'  i
          soggetti  per  cui  la  medesima  e'  richiesta;  trascorsi
          inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza,
          gli interessati  possono  sostituire  ad  ogni  effetto  la
          certificazione con la dichiarazione  di  cui  al  comma  7,
          ferma restando la  possibilita'  per  l'amministrazione  di
          avvalersi della facolta' di cui al comma 10. 
              14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive,  di  cui
          al presente articolo, attesta il falso  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a quattro anni. 
              15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori
          pubblici ha facolta' di verificare anche in  corso  d'opera
          la permanenza dei requisiti previsti dalla  presente  legge
          per  l'affidamento  dei  lavori.  Alla  predetta   verifica
          possono altresi' procedere le altre amministrazioni o  enti
          pubblici committenti o concedenti. 
              16.  Decorso  un  anno  dalla   firma   del   contratto
          riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione,
          l'amministrazione o ente pubblico committente o  concedente
          e' comunque tenuto ad effettuare  la  verifica  di  cui  al
          comma 15.». 
              - La legge 31 gennaio 1992, n. 59, reca:  «Nuove  norme
          in materia di societa' cooperative.». 
              - Il testo dell'art. 6 della legge 23 luglio  1991,  n.
          223, (Norme in materia di  cassa  integrazione,  mobilita',
          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
          della Comunita' europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre
          disposizioni in materia  di  mercato  del  lavoro),  e'  il
          seguente: 
              «Art. 6 (Lista di mobilita' e compiti della Commissione
          regionale per l'impiego).  -  1.  L'Ufficio  regionale  del
          lavoro  e  della  massima  occupazione,  sulla  base  delle
          direttive  impartite  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, sentita  la  Commissione  centrale  per
          l'impiego, dopo un'analisi tecnica  da  parte  dell'Agenzia
          per  l'impiego  compila  una  lista   dei   lavoratori   in
          mobilita', sulla base di schede  che  contengano  tutte  le
          informazioni utili per individuare la professionalita',  la
          preferenza per una mansione diversa da  quella  originaria,
          la  disponibilita'  al  trasferimento  sul  territorio;  in
          questa lista vengono iscritti anche  i  lavoratori  di  cui
          agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono  esclusi  quelli
          che  abbiano  fatto  richiesta  dell'anticipazione  di  cui
          all'art. 7, comma 5. 
              2. La Commissione regionale per  l'impiego  approva  le
          liste di cui al comma 1 ed inoltre: 
                a)  assume  ogni  iniziativa  utile  a  favorire   il
          reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita',
          in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego; 
                b) propone l'organizzazione, da parte delle  regioni,
          di  corsi   di   qualificazione   e   di   riqualificazione
          professionale   che,   tenuto   conto   del   livello    di
          professionalita'  dei  lavoratori   in   mobilita',   siano
          finalizzati  ad  agevolarne  il  reimpiego;  i   lavoratori
          interessati  sono   tenuti   a   parteciparvi   quando   le
          Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento; 
                c) promuove le iniziative di cui al comma 4; 
                d) determina  gli  ambiti  circoscrizionali  ai  fini
          dell'avviamento dei lavoratori in mobilita'; 
                d-bis) realizza, d'intesa con la  regione,  a  favore
          delle lavoratrici iscritte nelle  liste  di  mobilita',  le
          azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. 
              3.  Le  regioni,  nell'autorizzare   i   progetti   per
          l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione,
          ai sensi del secondo comma, dell'art. 24, legge 21 dicembre
          1978, n. 845, devono dare priorita' ai  progetti  formativi
          che prevedono l'assunzione  di  lavoratori  iscritti  nella
          lista di mobilita'. 
              4. Su  richiesta  delle  amministrazioni  pubbliche  la
          Commissione  regionale  per  l'impiego,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  luglio  1981,   n.   390,
          modificato dall'art. 8, legge 28 febbraio 1986,  n.  41,  e
          dal decreto-legge 21 marzo 1988,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  20  maggio  1988,  n.  160.  Il
          secondo comma del citato art. 1-bis non si applica nei casi
          in cui l'amministrazione pubblica  interessata  utilizzi  i
          lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato  ad
          una  somma  corrispondente  al  trattamento  di   mobilita'
          spettante al lavoratore ridotta del venti per cento. 
              5. I  lavoratori  in  mobilita'  sono  compresi  tra  i
          soggetti di cui all'art. 14, comma  1,  lettera  a),  della
          legge 27 febbraio 1985, n. 49.».