Art. 117. 
            Cessione dei crediti derivanti dal contratto 
(art. 26, comma 5, legge n. 109/1994; art. 115 decreto del Presidente
                    della Repubblica n. 554/1999) 
 
  1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52,  sono
estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti
di servizi, forniture  e  lavori  di  cui  al  presente  codice,  ivi
compresi  i  concorsi   di   progettazione   e   gli   incarichi   di
progettazione. Le cessioni di crediti  possono  essere  effettuate  a
banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in  materia
bancaria e creditizia, il cui  oggetto  sociale  preveda  l'esercizio
dell'attivita' di acquisto di crediti di impresa. 
  2. Ai fini dell'opponibilita' alle  stazioni  appaltanti  che  sono
amministrazioni pubbliche,  le  cessioni  di  crediti  devono  essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura  privata  autenticata  e
devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 
  3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione,
concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili  alle  stazioni
appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste  non  le
rifiutino  con  comunicazione  da  notificarsi  al   cedente   e   al
cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. 
  4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in  atto
separato contestuale, possono preventivamente accettare  la  cessione
da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei  crediti  che  devono
venire a maturazione. 
  5. In ogni  caso  l'amministrazione  cui  e'  stata  notificata  la
cessione puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in base al contratto relativo a lavori,  servizi,  forniture,
progettazione, con questo stipulato. 
 
          Nota all'art. 117: 
              - La legge 21 febbraio 1991, n. 52,  reca:  "Disciplina
          della cessione dei crediti di impresa".