Art. 118 
       Subappalto e attivita' che non costituiscono subappalto 
(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37,  direttiva  2004/17;  art.  18,
legge n. 55/1990; art. 16, d.lgs. 24 marzo 1992,  n.  358;  art.  18,
decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  157;  art.  21,   decreto
      legislativo 17 marzo 1995, n. 158; 34, legge n. 109/1994) 
 
  1. I soggetti affidatari dei contratti di cui  al  presente  codice
sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori, i  servizi,  le
forniture compresi  nel  contratto.  Il  contratto  non  puo'  essere
ceduto, a pena di nullita', salvo quanto previsto nell'articolo 116. 
  2. La stazione appaltante e' tenuta ad indicare nel progetto e  nel
bando di gara le singole prestazioni e, per i  lavori,  la  categoria
prevalente con il relativo importo, nonche' le  ulteriori  categorie,
relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse
con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonche' lavorazioni,  a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in
cottimo, ferme restando le vigenti  disposizioni  che  prevedono  per
particolari ipotesi il divieto di affidamento in  subappalto.  Per  i
lavori,  per  quanto  riguarda  la  categoria  prevalente,   con   il
regolamento, e' definita la quota  parte  subappaltabile,  in  misura
eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al trenta per  cento.  Per  i  servizi  e  le
forniture,  tale  quota  e'  riferita  all'importo  complessivo   del
contratto. L'affidamento in subappalto o  in  cottimo  e'  sottoposto
alle seguenti condizioni: 
    1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o  l'affidatario,  nel
caso di varianti in corso di esecuzione,  all'atto  dell'affidamento,
abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi  e  le
forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o
concedere in cottimo; 
    2) che  l'affidatario  provveda  al  deposito  del  contratto  di
subappalto presso la stazione appaltante almeno  venti  giorni  prima
della  data  di  effettivo  inizio  dell'esecuzione  delle   relative
prestazioni; 
    3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso
la  stazione   appaltante   l'affidatario   trasmetta   altresi'   la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti  di  qualificazione  prescritti  dal  presente  codice   in
relazione  alla  prestazione  subappaltata  e  la  dichiarazione  del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali  di  cui
all'articolo 38; 
    4)  che  non  sussista,  nei   confronti   dell'affidatario   del
subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti  previsti  dall'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 
  3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che  provvedera'
a  corrispondere  direttamente  al  subappaltatore  o  al  cottimista
l'importo dovuto per le  prestazioni  dagli  stessi  eseguite  o,  in
alternativa, che e' fatto obbligo  agli  affidatari  di  trasmettere,
entro venti giorni dalla data di  ciascun  pagamento  effettuato  nei
loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da essi affidatari corrisposti al subappaltatore  o  cottimista,  con
l'indicazione delle ritenute di  garanzia  effettuate.  Nel  caso  di
pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante
la  parte  delle  prestazioni  eseguite  dal  subappaltatore  o   dal
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta
motivata di pagamento. 
  4. L'affidatario deve praticare, per  le  prestazioni  affidate  in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione,
con ribasso non superiore al venti per cento. 
  5. Per i lavori, nei  cartelli  esposti  all'esterno  del  cantiere
devono essere  indicati  anche  i  nominativi  di  tutte  le  imprese
subappaltatrici, nonche' i dati di cui al comma 2, n. 3). 
  6.  L'affidatario  e'  tenuto   ad   osservare   integralmente   il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti  collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono  le  prestazioni;  e',  altresi',  responsabile  in
solido  dell'osservanza  delle   norme   anzidette   da   parte   dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per  le  prestazioni
rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite,  i
subappaltatori,   trasmettono   alla   stazione   appaltante    prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di  avvenuta  denunzia  agli
enti  previdenziali,  inclusa  la   Cassa   edile,   assicurativi   e
antinfortunistici, nonche'  copia  del  piano  di  cui  al  comma  7.
L'affidatario  e,   suo   tramite,   i   subappaltatori   trasmettono
periodicamente  all'amministrazione  o  ente  committente  copia  dei
versamenti  contributivi,  previdenziali,  assicurativi,  nonche'  di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva. 
  7. I piani di sicurezza  di  cui  all'articolo  131  sono  messi  a
disposizione  delle  autorita'  competenti  preposte  alle  verifiche
ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare
il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere,  al
fine  di  rendere   gli   specifici   piani   redatti   sai   singoli
subappaltatori  compatibili  tra  loro  e  coerenti  con   il   piano
presentato   dall'affidatario.   Nell'ipotesi    di    raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe  al  mandatario.  Il
direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del  piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 
  8. L'affidatario che si avvale del subappalto o  del  cottimo  deve
allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di  collegamento
a norma dell'articolo 2359 del codice  civile  con  il  titolare  del
subappalto  o  del  cottimo.  Analoga   dichiarazione   deve   essere
effettuata  da  ciascuno  dei  soggetti  partecipanti  nel  caso   di
raggruppamento  temporaneo,  societa'  o   consorzio.   La   stazione
appaltante provvede  al  rilascio  dell'autorizzazione  entro  trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo'  essere  prorogato
una sola volta, ove ricorrano  giustificati  motivi.  Trascorso  tale
termine senza che si  sia  provveduto,  l'autorizzazione  si  intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore  al  2  per
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo  inferiore
a 100.000 euro, i termini  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  da
parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'. 
  9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto  non  puo'
formare oggetto di ulteriore subappalto. 
  10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si  applicano
anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa' anche  consortili,
quando le  imprese  riunite  o  consorziate  non  intendono  eseguire
direttamente le prestazioni scorporabili, nonche'  alle  associazioni
in  partecipazione   quando   l'associante   non   intende   eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi'
alle concessioni per la  realizzazione  di  opere  pubbliche  e  agli
affidamenti con procedura negoziata. 
  11.  Ai  fini  del  presente  articolo  e'  considerato  subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture  con  posa  in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo  superiore  al  2
per cento  dell'importo  delle  prestazioni  affidate  o  di  importo
superiore a 100.000  euro  e  qualora  l'incidenza  del  costo  della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto da affidare. Il subappaltatore non puo' subappaltare  a
sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera
di  impianti  e  di  strutture  speciali  da   individuare   con   il
regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la  posa
in opera o il montaggio, puo' avvalersi di imprese di propria fiducia
per le quali non sussista alcuno dei  divieti  di  cui  al  comma  2,
numero 4).  E'  fatto  obbligo  all'affidatario  di  comunicare  alla
stazione  appaltante,  per  tutti  i  sub-contratti   stipulati   per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo  del
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 
  12. Ai fini dell'applicazione dei  commi  precedenti,  le  seguenti
categorie di forniture o servizi, per le loro  specificita',  non  si
configurano come attivita' affidate in subappalto: 
    a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori autonomi; 
    b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. 
 
          Note all'art. 118: 
              - Per l'art. 10 della legge 31  maggio  1965,  n.  575,
          vedi le note all'art. 38. 
              - Per l'art. 2359  del  codice  civile,  vedi  le  note
          all'art. 34.