Art. 119. 
               Direzione dell'esecuzione del contratto 
 
  1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto  lavori,  servizi,
forniture, e' diretta dal responsabile del procedimento  o  da  altro
soggetto, nei casi e con le modalita' stabilite dal regolamento. 
  2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le  tipologie  e  gli
importi massimi per i quali il  responsabile  del  procedimento  puo'
coincidere con il direttore dei lavori. 
  3. Per i servizi e le forniture, il  regolamento  citato  individua
quelli di  particolare  importanza,  per  qualita'  e  importo  delle
prestazioni, per i quali il direttore dell'esecuzione  del  contratto
deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.