Art. 119. Direzione dell'esecuzione del contratto 1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, e' diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalita' stabilite dal regolamento. 2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento puo' coincidere con il direttore dei lavori. 3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli di particolare importanza, per qualita' e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.