Art. 120. 
                              Collaudo 
 
  1. Per i contratti relativi a servizi e  forniture  il  regolamento
determina  le  modalita'  di   verifica   della   conformita'   delle
prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati  per
quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria. 
  2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina  il
collaudo con modalita' ordinarie e  semplificate,  in  conformita'  a
quanto previsto dal presente codice.