Art. 120. Collaudo 1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalita' di verifica della conformita' delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria. 2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il collaudo con modalita' ordinarie e semplificate, in conformita' a quanto previsto dal presente codice.