Art. 111. 
     Validita' dell'ispezione nel territorio dell'Unione europea 
  1. Il Ministero della salute comunica, senza ritardo alle Autorita'
di un altro Stato membro che ne abbia fatto  richiesta  motivata,  le
relazioni previste dall'articolo 100, comma 6. 
  2. Le conclusioni  raggiunte  in  seguito  alle  ispezioni  di  cui
all'articolo 100, commi 1, 2, 3 e 4, effettuate dagli ispettori dello
Stato membro interessato valgono per tutta la Comunita'. 
  3. In circostanze eccezionali, quando per validi motivi  di  salute
pubblica o veterinaria il Ministero della salute non ritiene di poter
accettare le conclusioni di cui ad una ispezione effettuata in  altro
Stato membro, ne informa immediatamente la Commissione e l'Agenzia.