Art. 111.
                      Validita' dell'ispezione
                 nel territorio dell'Unione europea
  1. Il Ministero della salute comunica, senza ritardo alle Autorita'
di  un  altro  Stato membro che ne abbia fatto richiesta motivata, le
relazioni previste dall'articolo 100, comma 6.
  2.  Le  conclusioni  raggiunte  in  seguito  alle  ispezioni di cui
all'articolo 100, commi 1, 2, 3 e 4, effettuate dagli ispettori dello
Stato membro interessato valgono per tutta la Comunita'.
  3.  In  circostanze eccezionali, quando per validi motivi di salute
pubblica o veterinaria il Ministero della salute non ritiene di poter
accettare  le conclusioni di cui ad una ispezione effettuata in altro
Stato membro, ne informa immediatamente la Commissione e l'Agenzia.