Art. 112. 
       Comunicazioni adottate a norma degli articoli 103 e 104 
  1. Il Ministero della salute comunica, senza ritardo, all'Agenzia i
provvedimenti adottati a  norma  degli  articoli  103  e  104,  fatta
eccezione per i provvedimenti di mera sospensione. 
  2. Il titolare dell'AIC notifica immediatamente agli  Stati  membri
interessati qualunque suo intervento volto a sospendere  l'immissione
in  commercio  di  un  medicinale  veterinario  o  a  ritirarlo   dal
commercio,  nonche'  i  motivi  di  tale  intervento  qualora  questo
riguardi l'efficacia del medicinale veterinario o la protezione della
sanita' pubblica. Il Ministero della salute  provvede  a  che  queste
informazioni siano portate, senza ritardo, a conoscenza dell'Agenzia. 
  3. Il Ministero della salute assicura che  siano  trasmesse,  senza
ritardo, alle organizzazioni internazionali competenti in materia,  e
all'Agenzia, informazioni adeguate circa  le  iniziative  di  cui  ai
commi 1 e 2 che possano incidere  sulla  tutela  sanitaria  di  Paesi
terzi.