Art. 112.
                       Comunicazioni adottate
                  a norma degli articoli 103 e 104
  1. Il Ministero della salute comunica, senza ritardo, all'Agenzia i
provvedimenti  adottati  a  norma  degli  articoli 103  e  104, fatta
eccezione per i provvedimenti di mera sospensione.
  2.  Il  titolare dell'AIC notifica immediatamente agli Stati membri
interessati  qualunque suo intervento volto a sospendere l'immissione
in   commercio  di  un  medicinale  veterinario  o  a  ritirarlo  dal
commercio,  nonche'  i  motivi  di  tale  intervento  qualora  questo
riguardi l'efficacia del medicinale veterinario o la protezione della
sanita'  pubblica.  Il  Ministero  della salute provvede a che queste
informazioni siano portate, senza ritardo, a conoscenza dell'Agenzia.
  3.  Il  Ministero  della salute assicura che siano trasmesse, senza
ritardo,  alle organizzazioni internazionali competenti in materia, e
all'Agenzia,  informazioni  adeguate  circa  le  iniziative di cui ai
commi 1  e  2  che  possano  incidere sulla tutela sanitaria di Paesi
terzi.