Art. 113.
         Comunicazioni sui medicinali veterinari omeopatici
  1.  Il  Ministero  della  salute comunica alle competenti autorita'
degli  altri Stati membri ogni informazione necessaria a garantire la
qualita'   e   l'innocuita'   dei  medicinali  omeopatici  veterinari
fabbricati ed immessi in commercio.