Art. 114. 
     Certificati attestanti l'autorizzazione alla fabbricazione 
  1. Il Ministero della salute, su richiesta di un fabbricante, di un
esportatore  o  delle  autorita'  di  un  Paese  terzo   importatore,
certifica  che  un  fabbricante  di  medicinali  veterinari  possiede
l'autorizzazione alla fabbricazione. Il Ministero della  salute,  nel
rilasciare tali certificati, rispetta le seguenti condizioni: 
    a) tiene conto  delle  disposizioni  amministrative  vigenti,  in
materia di certificati, dell'Organizzazione mondiale della sanita'; 
    b) fornisce, nel caso  di  medicinali  veterinari  autorizzati  e
destinati all'esportazione, il riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto approvato in conformita'  all'articolo  18  ovvero,  in  sua
assenza, un documento equivalente. 
  2. Il fabbricante che non e' in  possesso  di  un'AIC  fornisce  al
Ministero della salute, ai fini del rilascio del certificato  di  cui
al comma 1, una dichiarazione che illustra i motivi per cui non e' in
possesso di tale autorizzazione.