Art. 114.
                       Certificati attestanti
                 l'autorizzazione alla fabbricazione
  1. Il Ministero della salute, su richiesta di un fabbricante, di un
esportatore   o  delle  autorita'  di  un  Paese  terzo  importatore,
certifica  che  un  fabbricante  di  medicinali  veterinari  possiede
l'autorizzazione  alla  fabbricazione. Il Ministero della salute, nel
rilasciare tali certificati, rispetta le seguenti condizioni:
    a) tiene  conto  delle  disposizioni  amministrative  vigenti, in
materia di certificati, dell'Organizzazione mondiale della sanita';
    b) fornisce,  nel  caso  di  medicinali  veterinari autorizzati e
destinati  all'esportazione,  il  riassunto delle caratteristiche del
prodotto  approvato  in  conformita'  all'articolo 18  ovvero, in sua
assenza, un documento equivalente.
  2.  Il  fabbricante  che  non  e' in possesso di un'AIC fornisce al
Ministero  della  salute, ai fini del rilascio del certificato di cui
al comma 1, una dichiarazione che illustra i motivi per cui non e' in
possesso di tale autorizzazione.