Art. 116.
           Limitazioni all'utilizzo di prodotti alimentari
         provenienti da animali sottoposti a sperimentazione
  1.  E'  vietato  destinare  al  consumo umano i prodotti alimentari
provenienti da animali sottoposti alla sperimentazione di medicinali.
Tuttavia  il  Ministero  della salute puo' consentire il commercio di
tali prodotti alimentari se, nell'autorizzazione alla sperimentazione
ha  provveduto  a  fissare un appropriato tempo di attesa. I tempi di
attesa  minimi  devono  essere  almeno quelli di cui all'articolo 11,
comma 2,  con  l'eventuale  aggiunta  di  un fattore di sicurezza per
tener  conto  delle  caratteristiche della sostanza in prova, ovvero,
devono  comunque  garantire che il limite massimo dei residui non sia
superato nei prodotti alimentari.
  2. Il Ministero della salute, nel determinare il tempo di attesa di
cui  al  comma 1,  prevede  un  tempo  non  inferiore a quello di cui
all'articolo 11,  comma 2,  con  l'eventuale  aggiunta  di un periodo
maggiore,  a fini di sicurezza, che tenga conto delle caratteristiche
del   medicinale  in  sperimentazione.  In  ogni  caso,  deve  essere
garantito  che in tali prodotti alimentari non sia superato il limite
massimo dei residui determinati in sede comunitaria.