Art. 126.
Servizio scientifico
1. Ogni impresa titolare dell'AIC di medicinali deve essere dotata
di un servizio scientifico incaricato dell'informazione sui
medicinali che immette sul mercato. Il servizio e' diretto da un
laureato in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia o
in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche ai sensi della
legge 19 novembre 1990, n. 341, o in possesso di laurea specialistica
o magistrale appartenente alle classi di laurea specialistica o
magistrale cui fanno riferimento i settori scientifico-disciplinari
dei diplomi di laurea sopra indicati, medicina e chirurgia, farmacia,
chimica e tecnologia farmaceutiche. Il Servizio scientifico deve
essere indipendente dal Servizio marketing dell'impresa farmaceutica.
2. Per i medicinali il cui titolare di AIC ha sede all'estero,
l'adempimento previsto dal comma 1 deve essere soddisfatto
dall'impresa che rappresenta in Italia il titolare
dell'autorizzazione o che, comunque, provvede alla importazione e
distribuzione dei medicinali.
3. Il titolare dell'AIC e i soggetti previsti dal comma 2:
a) si assicurano che la pubblicita' farmaceutica della propria
impresa e' conforme alle prescrizioni del presente decreto;
b) verificano che gli informatori scientifici alle proprie
dipendenze sono in possesso di una formazione adeguata e rispettino
gli obblighi imposti dal presente decreto;
c) forniscono all'AIFA l'informazione e l'assistenza
eventualmente richiesta per l'esercizio delle competenze della
stessa;
d) curano che i provvedimenti adottati dal Ministero della salute
e dall'AIFA ai sensi del presente decreto sono rispettati
immediatamente e integralmente.
4. Gli adempimenti indicati nei commi 1 e 3 devono essere
soddisfatti sia dal titolare dell'AIC, sia da chi provvede
all'effettiva commercializzazione del medicinale, nel rispetto delle
condizioni previste dal comma 5 dell'articolo 119.
Nota all'art. 126:
- Per la legge 19 novembre 1990, n. 341 vedi note
all'art. 122.