Art. 50. 
                      Formazione di farmacista 
  1. L'ammissione alla formazione di  farmacista  e'  subordinata  al
possesso di  un  diploma  di  scuola  secondaria  superiore  che  dia
accesso, per tali studi, alle universita'. 
  2. Il titolo di formazione di farmacista  sancisce  una  formazione
della durata di almeno cinque anni, di cui almeno:  a)  quattro  anni
d'insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in una universita', un
istituto superiore di livello riconosciuto  equivalente  o  sotto  la
sorveglianza di una universita'; b) sei  mesi  di  tirocinio  in  una
farmacia aperta al pubblico o in un ospedale  sotto  la  sorveglianza
del servizio farmaceutico di quest'ultimo. Tale ciclo  di  formazione
verte almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.6.1. 
  3. La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione  da  parte
dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze: 
    a)  un'adeguata  conoscenza  dei  medicinali  e  delle   sostanze
utilizzate per la loro fabbricazione; 
    b) un'adeguata conoscenza della  tecnologia  farmaceutica  e  del
controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali; 
    c) un'adeguata conoscenza del metabolismo  e  degli  effetti  dei
medicinali,   nonche'   dell'azione   delle   sostanze   tossiche   e
dell'utilizzazione dei medicinali stessi; 
    d)  un'adeguata  conoscenza  che  consenta  di  valutare  i  dati
scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su  tale  base
fornire le informazioni appropriate; 
    e) un'adeguata conoscenza delle  norme  e  delle  condizioni  che
disciplinano l'esercizio delle attivita' farmaceutiche.