Art. 51. 
        Esercizio delle attivita' professionali di farmacista 
  1. I titolari del titolo di formazione universitaria di farmacista,
corredato del diploma di abilitazione all'esercizio della professione
di cui allegato  V,  punto  5.6.2,  che  soddisfi  le  condizioni  di
formazione di cui all'articolo 50, sono autorizzati ad accedere e  ad
esercitare almeno  le  sottoelencate  attivita',  fermo  restando  le
disposizioni che  prevedono,  nell'ordinamento  nazionale,  ulteriori
requisiti per l'esercizio delle stesse: 
    a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali; 
    b) fabbricazione e controllo dei medicinali; 
    c) controllo dei medicinali in un laboratorio  di  controllo  dei
medicinali; 
    d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali
nella fase di commercio all'ingrosso; 
    e) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione  dei
medicinali nelle farmacie aperte al pubblico; 
    f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione  dei
medicinali negli ospedali; 
    g)  diffusione  di  informazioni  e  consigli  nel  settore   dei
medicinali.