Art. 45.
          Cinque per mille in favore di associazioni sportive
dilettantistiche

      1.  Anche  per  l'anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per
  mille  dell'imposta  netta,  diminuita  del  credito di imposta per
  redditi  prodotti  all'estero  e  degli  altri  crediti  di imposta
  spettanti,  e'  destinata, nei limiti degli importi stabiliti dalla
  legge,  in  base alla scelta del contribuente, oltre alle finalita'
  previste   dalla   legge   vigente,   alle   associazioni  sportive
  dilettantistiche  in  possesso  del riconoscimento ai fini sportivi
  rilasciato dal CONI a norma di legge.