Art. 46.
                  Disposizioni in favore di inabili

  1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma
1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis.  L'attivita'  svolta  con  finalita'  terapeutica  dai  figli
riconosciuti  inabili,  secondo  la definizione di cui al comma 1 con
orario  non  superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di
lavoro   che   assumono   i  predetti  soggetti  con  convenzioni  di
integrazione  lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo
1999,  n.  68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui
al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.
1-ter.  L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di
lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non puo' essere inferiore al
trattamento   minimo   delle  pensioni  a  carico  dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
incrementato del 30 per cento.
1-quater. La finalita' terapeutica dell'attivita' svolta ai sensi del
comma  1-bis  e'  accertata  dall'ente  erogatore  della  pensione ai
superstiti.
1-quinquies.  All'onere  derivante  dal presente articolo, pari a 1,2
milioni  di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni
2008  e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa  di  cui  al  comma  5  dell'articolo  10  del decreto-legge 29
novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre  2004,  n.  307,  e  per l'anno 2010 mediante corrispondente
riduzione  della  proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando quanto a euro
400.000  l'accantonamento  relativo  al  Ministero della solidarieta'
sociale   e  quanto  a  euro  800.000  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.".