Art. 47.
Modifiche all'art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

      1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole:
  "a   decorrere   dal  1°  aprile  2008  e,  conseguentemente,  sono
corrisposti  i  soli  contributi per i quali, entro il 31 marzo 2008,
siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti
pubblici  beneficiari  e  siano  state  adottate  le dichiarazioni di
assunzione  di  responsabilita'  di  cui  al comma 29 dell'articolo 1
della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  da  parte  dei  soggetti
beneficiari non di diritto pubblico".
      2.  Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' soppresso.
      3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede
quanto  a  5  milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per
l'anno  2009  mediante  corrispondente  riduzione della dotazione del
Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e  quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per
l'anno  2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo  speciale  di  parte  corrente  iscritto,  ai fini del bilancio
triennale  2008-  2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali"   della  missione  "Fondi  da  ripartire"  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno
2008,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo.