Art. 50.
       Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali
        1.  Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n.
  175, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a)  le parole: "per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono
  sostituite  dalle  seguenti:  "per  ciascuno degli anni 2006, 2007,
  2008 e 2009";
            b)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "Gli
  interventi  di  cui  al presente comma possono essere rifinanziati,
  per  uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai
  sensi  dell'articolo  11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
  1978, n. 468, e successive modificazioni.".
        2. All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
  2008  e  2009  si  provvede mediante corrispondente riduzione della
  dotazione   del   Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
  economica  di  cui  all'articolo  10, comma 5, del decreto-legge 29
  novembre  2004,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
  27 dicembre 2004, n. 307.
        3.  Per  la determinazione dei limiti di reddito previsti per
  il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
  6,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335, nonche' della pensione
  sociale  di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
  non  rilevano  gli  assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della
  legge  18  novembre  1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10
  marzo 1955, n. 96.
        4.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  3  hanno  effetto a
  decorrere dal 15 settembre 2007.
        5.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei commi 3 e 4,
  valutati  in  1.750.000 euro per l'anno 2007, in 5.000.000 euro per
  l'anno  2008  ed  in  4.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si
  provvede:
            a)  per  l'anno  2007  mediante  corrispondente riduzione
  dello   stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
  2007-2009,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base di parte
  corrente  "Fondo  speciale" dello stato di previsione del Ministero
  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno 2007, utilizzando parte
  dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
            b)  per  l'anno  2008  mediante  corrispondente riduzione
  dello   stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
  2007-2009,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base di parte
  corrente  "Fondo  speciale" dello stato di previsione del Ministero
  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2007 utilizzando quanto a
  2,4  milioni  di  euro  la  proiezione di parte dell'accantonamento
  relativo  al  Ministero  della  giustizia  e quanto ai restanti 2,6
  milioni   di  euro  utilizzando,  per  l'importo  di  euro  867.000
  ciascuno,  la  proiezione di parte degli accantonamenti relativi al
  Ministero della solidarieta' sociale e al Ministero della salute e,
  per   l'importo   di   euro   866.000,   la   proiezione  di  parte
  dell'accantonamento  relativo al Ministero dell'universita' e della
  ricerca;
            c)  per  l'anno  2009  mediante  corrispondente riduzione
  dello   stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
  2007-2009,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base di parte
  corrente  "Fondo  speciale" dello stato di previsione del Ministero
  dell'economia  e  delle  finanze  per l'anno 2007, utilizzando, per
  l'importo  di  euro  903.000  e di euro 1.215.000, la proiezione di
  parte  degli  accantonamenti  relativi rispettivamente al Ministero
  per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'universita'
  e  della  ricerca  e,  per l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la
  proiezione  di  parte  degli  accantonamenti  relativi al Ministero
  degli affari esteri e al Ministero della solidarieta' sociale.
        6.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti variazioni di
  bilancio.
        7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze provvede al
  monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini
  dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di  cui all'articolo
  11-ter,  comma  7,  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
  modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo
  7,  secondo  comma,  numero  2), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
  prima  della  data  di  entrata in vigore dei provvedimenti o delle
  misure   di   cui   al   primo  periodo  del  presente  comma  sono
  tempestivamente   trasmessi  alle  Camere,  corredati  da  apposite
  relazioni illustrative.