Art. 51.

                     Trattamento di fine rapporto

    1.  Le  risorse  di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27
  dicembre  2006,  n.  296, concernenti il "Fondo per l'erogazione ai
  lavoratori  dipendenti  del settore privato dei trattamenti di fine
  rapporto  di cui all'articolo 2120 del codice civile", destinate al
  finanziamento  degli  interventi di cui all'elenco 1 della medesima
  legge,  sono  versate  dall'I.N.P.S.  all'apposito capitolo n. 3331
  dell'entrata del bilancio dello Stato.