Art. 77
                     Patto di stabilita' interno

  1.  Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i
comuni  con  popolazione  superiore  a 5.000 abitanti concorrono alla
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio
2009/2011   nelle   misure   seguenti  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto:
    a)  il  settore  regionale  per  1.500,  2.300  e  4.060 milioni,
rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
    b)   il   settore  locale  per  1.650,  2.900  e  5.140  milioni,
rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.
  2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le
disposizioni  legislative  per  la  disciplina  del  nuovo  patto  di
stabilita'  interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui
al  comma  1,  gli  stanziamenti relativi agli interventi individuati
nell'elenco  2 annesso alla presente legge sono accantonati e possono
essere   utilizzati   solo   dopo   l'approvazione   delle   predette
disposizioni legislative.