Art. 78
               Disposizioni urgenti per Roma capitale

  1.   Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi
strutturali  di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei
principi  indicati  dall'articolo  119 della Costituzione, nelle more
dell'approvazione  della  legge di disciplina dell'ordinamento, anche
contabile,  di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma,
della  Costituzione,  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri,  il  Sindaco  del  comune di Roma, senza oneri aggiuntivi a
carico  dello Stato e' nominato Commissario straordinario del Governo
per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune
e  delle  societa'  da  esso  partecipate,  con  esclusione di quelle
quotate  nei  mercati  regolamentati,  e  per  la  predisposizione ed
attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
    a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal
Titolo  VIII  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui
puo'  avvalersi  il  Commissario straordinario, parificato a tal fine
all'organo  straordinario  di  liquidazione,  fermo  restando  quanto
previsto al comma 6;
    b)  su  proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre
subcommissari,  ai  quali possono essere conferite specifiche deleghe
dal  Commissario,  uno  dei  quali  scelto tra i magistrati ordinari,
amministrativi  e  contabili,  uno  tra  i dirigenti della Ragioneria
generale  dello  Stato  e  uno  tra  gli  appartenenti  alla carriera
prefettizia  o  dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in
posizione   di   fuori   ruolo  o  di  comando  per  l'intera  durata
dell'incarico.  Per  l'espletamento  degli  anzidetti  incarichi  gli
organi   commissariali   non   hanno  diritto  ad  alcun  compenso  o
indennita',  oltre  alla retribuzione, anche accessoria, in godimento
all'atto  della  nomina,  e  si avvalgono delle strutture comunali. I
relativi   posti   di  organico  sono  indisponibili  per  la  durata
dell'incarico.
  3.  La  gestione  commissariale  del  comune  assume,  con bilancio
separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate
di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile
2008.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  non  incidono  sulle
competenze   ordinarie   degli  organi  comunali  relativamente  alla
gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008.
  4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del
comune  e  delle  societa'  da  esso  partecipate  di cui al comma 1,
gestito  con  separato  bilancio,  entro il 30 settembre 2008, ovvero
entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  di  cui  ai commi 1 e 2, e' presentato dal Commissario
straordinario  al  Governo,  che  l'approva entro i successivi trenta
giorni,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,
individuando  le  coperture  finanziarie  necessarie  per la relativa
attuazione   nei   limiti   delle  risorse  allo  scopo  destinate  a
legislazione  vigente.  E'  autorizzata  l'apertura  di  una apposita
contabilita'  speciale.  Al fine di consentire il perseguimento delle
finalita'  indicate  al  comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a
disposizioni  di  legge,  tutte  le  somme  derivanti da obbligazioni
contratte,  a  qualsiasi  titolo,  alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  anche  non  scadute,  e  contiene misure idonee a
garantire  il  sollecito  rientro  dall'indebitamento  pregresso.  Il
Commissario straordinario potra' recedere, entro lo stesso termine di
presentazione  del  piano,  dalle  obbligazioni  contratte dal Comune
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5.  Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente
articolo  non  puo'  procedersi alla deliberazione di dissesto di cui
all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
  6.  I  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai
commi  1  e  2  prevedono  in  ogni caso l'applicazione, per tutte le
obbligazioni  contratte  anteriormente  alla  data  di emanazione del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi
2,  3  e  4  dell'articolo  248  e del comma 12 dell'articolo 255 del
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267. Tutte le entrate del
comune  di  competenza  dell'anno  2008  e  dei  successivi anni sono
attribuite   alla  gestione  corrente,  di  competenza  degli  organi
istituzionali dell'Ente.
  7.  Ai  fini  dei  commi  precedenti,  per  il  comune di Roma sono
prorogati  di  sei  mesi  i  termini  previsti per l'approvazione del
rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera
di  cui  all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio
2008.
  8.  Nelle  more  dell'approvazione  del  piano di rientro di cui al
presente  articolo,  la  Cassa  Depositi e Prestiti S.p.A. concede al
comune  di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui
primi   futuri   trasferimenti   statali   ad  esclusione  di  quelli
compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.