Art. 41
             Proroghe di termini in materia finanziaria

  1.  Il  termine  per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato  relative  alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007,
di cui all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009
e  le  relative  autorizzazioni  possono  essere concesse entro il 30
giugno 2009.
  2.  Il  termine  per  procedere  alle  stabilizzazioni di personale
relative   alle   cessazioni  verificatesi  nell'anno  2007,  di  cui
all'articolo  1,  comma  526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive  modificazioni,  e'  prorogato  al  30  giugno  2009  e le
relative  autorizzazioni  possono  essere  concesse entro il 31 marzo
2009.
  3.  Il  termine  per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato  di  cui  all'articolo  1,  comma  527,  della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 30
settembre  2009  e le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 30 giugno 2009.
  4.  Il  termine  per  effettuare  le  assunzioni  di personale gia'
autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 30 giugno 2009.
  5.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  74, comma 6, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  6.  Il  divieto  di  cui  all'articolo 1, comma 132, della legge 30
dicembre  2004, n. 311, e' prorogato anche per gli anni successivi al
2008.
  7.  Le  disposizioni dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002,
n.  289,  cosi'  come  interpretate  dall'articolo 3, comma 73, della
legge  24  dicembre  2003, n. 350, sono prorogate per gli anni 2009 e
2010.  Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2011 le indennita' e i
compensi  di  cui al primo periodo possono essere aggiornati, secondo
le modalita' stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento
alle  variazioni  del  costo della vita intervenute rispetto all'anno
2010,  nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla
legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
  8.  All'articolo  8,  comma  1,  lettera  c),  terzo  periodo,  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "31
dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009".
  9. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le  parole:  "31  dicembre  2008" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2009".
  10.  Il  potere  di  adozione  da  parte  dei  Ministeri degli atti
applicativi  delle  riduzioni  degli  assetti  organizzativi  di  cui
all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' differito al
31  maggio  2009,  ferma  la  facolta'  per  i  predetti Ministeri di
provvedere  alla  riduzione delle dotazioni organiche con decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo
termine.  Conseguentemente,  al  fine  di  consentire il rispetto del
termine  di  cui  al  primo periodo, semplificando il procedimento di
organizzazione  dei Ministeri, all'articolo 4 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al  comma  4, dopo le parole: "dei relativi compiti" sono inserite
   le  seguenti:  ", nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra
   le strutture di livello dirigenziale generale,";
b) dopo  il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. La disposizione
   di  cui  al  comma  4  si  applica  anche in deroga alla eventuale
   distribuzione  degli  uffici  di livello dirigenziale non generale
   stabilita   nel   regolamento   di   organizzazione   del  singolo
   Ministero.".
  11.  Al  fine  di  assicurare  alla  regione  Friuli-Venezia Giulia
previsioni finanziare certe per il bilancio di previsione relativo al
triennio  2009-2011,  le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5,
della  legge  27  dicembre  2007, n. 244, e successive modificazioni,
sono  prorogate  per  l'anno 2011 nella misura di 30 milioni di euro.
Gli  interventi in favore della minoranza slovena di cui all'articolo
16  della  legge  23  febbraio 2001, n. 38, sono prorogati per l'anno
2008 e conseguentemente e' autorizzata la spesa di un milione di euro
per  l'anno  2008,  da  assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia.
All'onere  derivante  dal  presente  comma,  si  provvede, quanto a 1
milione  di  euro  per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini  del  bilancio  triennale  2008-2010,  nell'ambito del programma
"Fondi  di  riserva  e  speciali" della missione "Fondi da ripartire"
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca;  quanto  a  30  milioni  di  euro  per l'anno 2011, mediante
riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 5, comma
4,   del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  12.  Le attivita' conseguenti alla disposizione di cui all'articolo
9,  comma  1-bis,  lettera  c),  ultimo periodo, del decreto-legge 15
aprile  2002,  n.  63,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno  2002, n. 112, proseguono fino al 30 giugno 2009 e fino a tale
data  restano  efficaci  gli atti convenzionali di applicazione della
predetta disposizione.
  13.  I  provvedimenti  di  comando  del  personale  appartenente  a
Fintecna  Spa,  gia' dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale  da  almeno cinque anni senza soluzione di
continuita',  sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di
inquadramento  nei  ruoli  dell'INPS  da  effettuare  ai  sensi degli
articoli  30,  33  e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  nei  limiti  dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31
dicembre  2009  e  nell'ambito  delle  facolta' assunzionali previste
dall'articolo  66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  14.  Il  termine  di  un  anno  per  l'adempimento  del  dovere  di
alienazione  di  cui  all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1°  settembre  1993,  n. 385, e' differito fino ad un anno qualora il
superamento del limite previsto dalla predetta disposizione derivi da
operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori.
  15.  All'Ente  italiano  montagna  (EIM)  e'  concesso,  per l'anno
finanziario  2009,  un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al  decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla
tabella  C  della  legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria
2009).  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  16.  Il  termine per effettuare le stabilizzazioni del personale di
cui  al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21
febbraio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 123 del 29
maggio  2007,  adottato  ai  sensi  dell'articolo 1, commi 247 e 249,
della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 521,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prorogato al 30 giugno 2009,
fermi  restando  i  limiti  finanziari  di cui al predetto comma 251.
Nelle  more  del  completamento delle procedure di stabilizzazione e,
comunque  non oltre il 30 giugno 2009, le amministrazioni interessate
possono  continuare ad avvalersi, nei predetti limiti finanziari, del
personale destinatario delle procedure di cui al presente comma.