Art. 43.


           Importo massimo di emissione di titoli pubblici


  1.  Tenuto conto delle maggiori esigenze di finanziamento originate
dalla   crisi  economico-finanziaria  manifestatasi  con  particolare
intensita'  nel  quarto trimestre 2008, il limite di cui all'articolo
2, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, non si applica fino
al 31 dicembre 2008.
  2.  Per  l'anno  2009,  per  assicurare la necessaria flessibilita'
gestionale  delle  risorse  preordinate  con  la  legge di bilancio e
corrispondere   alle   sopravvenute  indifferibili  occorrenze  delle
Amministrazioni  statali per la realizzazione dei relativi programmi,
entro  il  30  giugno  dello  stesso anno il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e'  autorizzato  ad effettuare, con propri decreti da
comunicare  alle  Commissione  parlamentari  e  alla Corte dei conti,
variazioni  compensative  in termini di competenza e di cassa tra gli
stanziamenti  dei  Fondi  previsti  dagli articoli 7, 9 e 9-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  3. Copia dei decreti di cui al comma 2 viene allegata alla legge di
approvazione del rendiconto generale dello Stato.