Art. 44
        Disposizioni in materia di tutela della riservatezza

  1.  All'elenco  n.  1, paragrafo 2, allegato alla legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole: "Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
articolo 166" sono soppresse.
  2.  All'articolo  161,  comma  1, del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196, le parole da: "tremila euro a diciottomila euro" fino
alla  fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "da seimila euro
a trentaseimila euro".
  3.  L'articolo  162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e' cosi' modificato:
a) al comma 1, le parole: "da cinquemila euro a trentamila euro" sono
   sostituite  dalle  seguenti:  "da  diecimila  euro  a sessantamila
   euro";
b) al  comma  2, le parole: "da cinquecento euro a tremila euro" sono
   sostituite dalle seguenti: "da mille euro a seimila euro";
c) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
   "2-bis.  In  caso  di  trattamento di dati personali effettuato in
   violazione   delle   misure  indicate  nell'articolo  33  o  delle
   disposizioni  indicate  nell'articolo 167 e' altresi' applicata in
   sede  amministrativa,  in  ogni caso, la sanzione del pagamento di
   una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui
   all'articolo 33 e' escluso il pagamento in misura ridotta.
   2-ter.  In  caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione
   di  misure  necessarie  o  di  divieto  di  cui,  rispettivamente,
   all'articolo  154, comma 1, lettere c) e d), e' altresi' applicata
   in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di
   una somma da trentamila euro a centottantamila euro.".
  4. All'articolo 162-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, le parole: ", che puo' essere aumentata" fino alla fine
del comma sono soppresse.
  5.  All'articolo  163,  comma  1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, le parole: "da diecimila euro a sessantamila euro" sono
sostituite  dalle seguenti: "da ventimila euro a centoventimila euro"
e  le parole: "e con la sanzione amministrativa accessoria" fino alla
fine del comma sono soppresse.
  6.  All'articolo  164,  comma  1, del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196,  le  parole:  "da quattromila euro a ventiquattromila
euro"   sono   sostituite   dalle  seguenti:  "da  diecimila  euro  a
sessantamila euro".
  7.  Dopo  l'articolo 164 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e' inserito il seguente:
"Art.  164-bis  (Casi  di minore gravita' e ipotesi aggravate). 1. Se
taluna  delle  violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 e'
di  minore  gravita',  avuto  altresi'  riguardo  alla  natura  anche
economica  o sociale dell'attivita' svolta, i limiti minimi e massimi
stabiliti  dai  medesimi articoli sono applicati in misura pari a due
quinti.
2.  In  caso di piu' violazioni di un'unica o di piu' disposizioni di
cui  al  presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli
162,  comma  2,  162-bis  e  164,  commesse anche in tempi diversi in
relazione  a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si
applica  la  sanzione  amministrativa  del  pagamento di una somma da
cinquantamila  euro  a trecentomila euro. Non e' ammesso il pagamento
in misura ridotta.
3.  In altri casi di maggiore gravita' e, in particolare, di maggiore
rilevanza  del  pregiudizio per uno o piu' interessati, ovvero quando
la  violazione  coinvolge  numerosi  interessati,  i  limiti minimo e
massimo  delle  sanzioni  di  cui  al presente Capo sono applicati in
misura pari al doppio.
4.  Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino
al  quadruplo  quando  possono  risultare inefficaci in ragione delle
condizioni economiche del contravventore.".
  8.  All'articolo  165,  comma  1, del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196,  le  parole:  "161,  162 e 164" sono sostituite dalle
seguenti:  "del  presente  Capo" ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:   "La   pubblicazione   ha   luogo   a   cura  e  spese  del
contravventore.".
  9.  L'articolo  169 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e' cosi' modificato:
a) nel  comma  1,  sono soppresse le parole da: " o con l'ammenda da"
   fino alla fine del comma;
b) nel comma 2, le parole: "quarto del massimo dell'ammenda stabilita
   per  la  contravvenzione"  sono sostituite dalle seguenti: "quarto
   del   massimo   della   sanzione   stabilita   per  la  violazione
   amministrativa".
  10.  All'articolo  62, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2005,   n.   206,  le  parole:  "da  euro  cinquecentosedici  a  euro
cinquemilacentosessantacinque" sono sostituite da: "da tremila euro a
diciottomila euro".
  11.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1,  pari  a euro 299.000 a
decorrere  dal  2009,  si  provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196,  come  determinata  dalla  tabella  C  della legge 22
dicembre  2008,  n.  203,  (legge  finanziaria  2009),  in favore del
Garante   per   la   protezione   dei  dati  personali,  a  decorrere
dall'esercizio 2009.