Art. 74.

                       Ambito di applicazione


  1.  Gli  articoli  11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57,
61,  62,  comma  1,  64,  65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano
nella potesta' legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, letterel) edm), della Costituzione.
  2.  Gli  articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2,
18,  23,  commi  1  e  2,  24,  commi  1  e 2, 25, 26, 27, comma 1, e
l'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione
dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali
dell'ordinamento  ai  quali si adeguano le regioni e gli enti locali,
anche  con  riferimento  agli  enti del Servizio sanitario nazionale,
negli ambiti di rispettiva competenza.
  3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge
4  marzo  2009,  n.15,  limiti  e  modalita'  di  applicazione  delle
disposizioni,   anche   inderogabili,   del   presente  decreto  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, anche con riferimento alla
definizione  del  comparto  autonomo di contrattazione collettiva, in
considerazione  della  peculiarita'  del  relativo  ordinamento,  che
discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di
entrata  in  vigore  di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri   continua   ad  applicarsi  la  normativa
previgente.
  4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
concerto  con  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sono
determinati i limiti e le modalita' di applicazione delle diposizioni
dei  Titoli  II e III del presente decreto al personale docente della
scuola  e  delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale,
nonche'  ai  tecnologi  e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta
comunque  esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo
14  nell'ambito  del  sistema  scolastico e delle istituzioni di alta
formazione artistica e musicale.
  5.  Le  disposizioni  del presente decreto legislativo si applicano
nei  confronti  delle  regioni  a  statuto  speciale e delle province
autonome  di  Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni
previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 27 ottobre 2009

                             NAPOLITANO

                                    Berlusconi, Presidente del
                                      Consiglio dei Ministri

                                     Brunetta, Ministro per la
                             pubblica amministrazione e l'innovazione

                                 Tremonti, Ministro dell'economia
                                         e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
          Nota all'art. 74:
             -  Per  il  riferimento all'art. 117 della Costituzione,
          vedasi in note alle premesse.
             - Si riporta il testo dell'art. 97 della Costituzione:
             «Art.  97.  - I pubblici uffici sono organizzati secondo
          disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
          andamento e la imparzialita' dell'amministrazione.
             Nell'ordinamento  degli uffici sono determinate le sfere
          di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
          dei funzionari.
             Agli  impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
          mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».
             - Per il riferimento all'art. 2, della gia' citata legge
          n. 15 del 2009, vedasi in note all'art. 1.