Art. 52. 
 
             (Disposizioni finali ed entrata in vigore) 
 
    1. In sede di prima applicazione della presente legge,  la  legge
di  stabilita'  dispone  la  soppressione   alla   tabella   di   cui
all'articolo 11, comma 3, lettera  d),  delle  spese  obbligatorie  e
delle relative norme  di  rinvio  alla  tabella  stessa.  Tali  spese
restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio. 
    2.    Ogni    richiamo    al    Documento    di    programmazione
economico-finanziaria, di cui all'articolo 3  della  legge  5  agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla  legge  finanziaria,
di cui all'articolo 11 della legge n.  468  del  1978,  e  successive
modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o  di  atti  aventi
forza di legge vigenti, deve  intendersi  riferito,  rispettivamente,
alla Decisione di finanza pubblica,  di  cui  all'articolo  10  della
presente legge, e alla legge di stabilita', di' cui all'articolo  11,
comma 2, della medesima legge. 
    3.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  12  si  applicano  a
decorrere dall'anno 2011.  Entro  il  30  aprile  2010,  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze  presenta  alle  Camere  la  Relazione
unificata sull'economia e  la  finanza  pubblica  redatta  secondo  i
medesimi criteri utilizzati per predisporre tale relazione nel l'anno
2009. 
    4. Le disposizioni di cui  alla  presente  legge  sono  applicate
dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla
Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in  quanto  ritenute
compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta
a tali organi. 
    5.  Fino  all'istituzione  della  Conferenza  permanente  per  il
coordinamento della finanza pubblica, i compiti  ad  essa  attribuiti
dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni. 
    6. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010. 
 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
      Data a Roma, addi' 31 dicembre 2009 
 
                             NAPOLITANO 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
          Note all'art. 52: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 11 della legge
          5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni  (Riforma
          di alcune norme di contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia di bilancio): 
              «Art.     3      (Documento      di      programmazione
          economico-finanziaria). - 1. Entro il  30  giugno  di  ogni
          anno, il Governo presenta  al  Parlamento,  ai  fini  delle
          conseguenti deliberazioni, il documento  di  programmazione
          economico-finanziaria che definisce la manovra  di  finanza
          pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. 
              2.      Nel      documento      di       programmazione
          economico-finanziaria, premessa la valutazione  puntuale  e
          motivata  degli   andamenti   reali   e   degli   eventuali
          scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei  precedenti
          documenti di programmazione economico-finanziaria  e  della
          evoluzione    economico-finanziaria    internazionale    in
          particolare nella Comunita' europea, sono indicati: 
                a) i parametri economici essenziali utilizzati  e  le
          previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi  di
          entrata  e  di  spesa  del  settore  statale  e  del  conto
          consolidato delle pubbliche  amministrazioni  basate  sulla
          legislazione vigente, ivi compreso  il  flusso  di  risorse
          destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con  l'indicazione
          dei  fondi  nazionali  addizionali,   e,   per   la   parte
          discrezionale della spesa, sull'invarianza  dei  servizi  e
          delle prestazioni offerte; 
                b) gli obiettivi  macroeconomici  ed  in  particolare
          quelli   relativi   allo    sviluppo    del    reddito    e
          dell'occupazione; 
                c)  gli  obiettivi,  conseguentemente   definiti   in
          termini  di  rapporto  al  prodotto  interno   lordo,   del
          fabbisogno del settore statale dell'indebitamento netto del
          conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto
          e al lordo  degli  interessi,  e  del  debito  del  settore
          statale e del conto  delle  pubbliche  amministrazioni  per
          ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale; 
                d) gli obiettivi, coerenti con  quelli  di  cui  alle
          precedenti lettere b) e c), di fabbisogno  complessivo,  di
          disavanzo corrente del settore statale e  del  conto  delle
          pubbliche  amministrazioni,  al  lordo  e  al  netto  degli
          interessi, per ciascuno degli anni  compresi  nel  bilancio
          pluriennale,   e   gli   eventuali   scostamenti   rispetto
          all'evoluzione  tendenziale  dei   flussi   della   finanza
          pubblica di cui alla precedente lettera a), e  le  relative
          cause; 
                e) le conseguenti regole di variazione delle  entrate
          delle spese del bilancio di competenza dello Stato e  delle
          aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel conto
          delle pubbliche  amministrazioni  per  il  periodo  cui  si
          riferisce il bilancio pluriennale; 
                f)  l'articolazione  degli   interventi,   anche   di
          settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per  il
          periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il
          conseguimento  degli  obiettivi  di  cui  alle   precedenti
          lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui  alla
          lettera e), con  la  valutazione  di  massima  dell'effetto
          economico-finanziario  attribuito   a   ciascun   tipo   di
          intervento in rapporto all'andamento tendenziale. 
              3.      Il      documento       di       programmazione
          economico-finanziaria, sulla base  di  quanto  definito  al
          comma 2, indica i criteri ed i parametri per la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale. 
              4. Il documento di programmazione economico-finanziaria
          indica i disegni di legge collegati, di  cui  al  comma  1,
          lettera  c),  dell'art.  1-bis,  ciascuno  dei  quali  reca
          disposizioni  omogenee   per   materia,   evidenziando   il
          riferimento alle  regole  e  agli  indirizzi  di  cui  alle
          lettere e) e f) del precedente comma 2. 
              4-bis. In occasione della presentazione  del  Programma
          di  stabilita'  agli  organismi  dell'Unione  europea,   il
          Governo presenta al Parlamento  una  nota  informativa  che
          motiva, attraverso un adeguato  corredo  documentativo,  le
          eventuali nuove previsioni degli indicatori  macroeconomici
          e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle
          contenute     nel     documento      di      programmazione
          economico-finanziaria precedentemente approvato». 
              «Art. 11 (Legge finanziaria).  -  1.  Il  Ministro  del
          tesoro, di concerto con il Ministro del  bilancio  e  della
          programmazione economica e con il Ministro  delle  finanze,
          presenta al Parlamento, entro  il  mese  di  settembre,  il
          disegno di legge finanziaria. 
              2. La legge finanziaria, in coerenza con gli  obiettivi
          di cui al comma  2  dell'art.  3,  dispone  annualmente  il
          quadro di riferimento finanziario per il  periodo  compreso
          nel  bilancio  pluriennale  e  provvede,  per  il  medesimo
          periodo, alla regolazione annuale delle grandezze  previste
          dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
          finanziari agli obiettivi. 
              3. La legge finanziaria non  puo'  contenere  norme  di
          delega o di carattere ordinamentale ovvero  organizzatorio.
          Essa  contiene  esclusivamente  norme  tese  a   realizzare
          effetti  finanziari   con   decorrenza   dal   primo   anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: 
                a)  il  livello  massimo  del  ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate; 
                b) le variazioni delle aliquote, delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del  quantum  della  prestazione,  afferenti
          imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e  contributi  in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa si riferisce,  nonche'  le  correzioni  delle  imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione; 
                c) la determinazione, in  apposita  tabella,  per  le
          leggi che dispongono spese a carattere  pluriennale,  delle
          quote  destinate  a  gravare   su   ciascuno   degli   anni
          considerati; 
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota da iscrivere nel  bilancio  di  ciascuno  degli  anni
          considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di  spesa
          permanente, di natura corrente e in conto capitale, la  cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; 
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; 
                f) gli stanziamenti di spesa,  in  apposita  tabella,
          per il rifinanziamento, per non piu' di un anno,  di  norme
          vigenti classificate tra le spese in conto capitale  e  per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora la legge lo preveda, per  uno  o  piu'  degli  anni
          considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti  che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale; 
                g) gli importi dei fondi speciali previsti  dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle; 
                h)  l'importo  complessivo  massimo   destinato,   in
          ciascuno degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al
          rinnovo  dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a   norma
          dell'art. 15 della legge 29 marzo  1983,  n.  93,  ed  alle
          modifiche  del  trattamento  economico  e   normativo   del
          personale  dipendente  da  pubbliche  amministrazioni   non
          compreso nel regime contrattuale; 
                i) altre regolazioni meramente quantitative  rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti; 
                i-bis) norme che  comportano  aumenti  di  entrata  o
          riduzioni di spesa, restando  escluse  quelle  a  carattere
          ordinamentale ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse  si
          caratterizzino per un rilevante contenuto di  miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a); 
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni di entrata ed il cui  contenuto  sia  finalizzato
          direttamente al sostegno o al rilancio  dell'economia,  con
          esclusione  di  interventi  di  carattere   localistico   o
          microsettoriale; 
                i-quater)  norme  recanti  misure  correttive   degli
          effetti finanziari delle  leggi  di  cui  all'art.  11-ter,
          comma 7. 
              4. La legge finanziaria  indica  altresi'  quale  quota
          delle nuove o maggiori entrate per  ciascun  anno  compreso
          nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per  la
          copertura di nuove o maggiori spese. 
              5. In attuazione  dell'art.  81,  quarto  comma,  della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno degli  anni  compresi  nel  bilancio  pluriennale,
          nuove o maggiori spese correnti,  riduzioni  di  entrata  e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis, nel fondo speciale di parte  corrente,  nei  limiti
          delle nuove o maggiori entrate tributarie,  extratributarie
          e   contributive   e   delle   riduzioni   permanenti    di
          autorizzazioni di spesa corrente. 
              6.  In  ogni  caso,  ferme  restando  le  modalita'  di
          copertura di cui al comma 5,  le  nuove  o  maggiori  spese
          disposte con la legge finanziaria non possono concorrere  a
          determinare tassi di evoluzione delle spese  medesime,  sia
          correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
          determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
          documento  di  programmazione  economico-finanziaria,  come
          deliberato dal Parlamento. 
              6-bis. In allegato alla relazione al disegno  di  legge
          finanziaria  sono  indicati  i  provvedimenti   legislativi
          adottati  nel  corso  dell'esercizio  ai  sensi   dell'art.
          11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche'
          le ulteriori misure correttive da  adottare  ai  sensi  del
          comma 3, lettera i-quater)». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni    (Definizione    ed    ampliamento    delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la  Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie
          locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno».