Art. 36 (Modifiche ad altre disposizioni di legge) 1. Il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 di attuazione della direttiva 97/5/CE in materia di bonifici transfrontalieri, e' abrogato. 2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione tra l'altro della direttiva 2005/60/CE sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: "c-bis) gli istituti di pagamento;"; b) all'articolo 53, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "nei confronti degli intermediari finanziari di cui" sono inserite le seguenti: "all'articolo 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai sensi dell'articolo 114 - novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e". 3. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario di assegni circolari e bancari tratti su una banca insediata in Italia non puo' superare, rispettivamente, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilita' economica per il beneficiario non puo' superare, rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilita' economica non puo' superare i quattro giorni lavorativi per tutti i titoli. E' nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.". 4. All'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, il secondo periodo e' soppresso.
Note all'art. 36: - Il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2000, n. 212. - Per la direttiva 97/5/CE si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 11. (Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attivita' finanziaria). - 1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono: a) le banche; b) Poste italiane S.p.A.; c) gli istituti di moneta elettronica; c-bis) gli istituti di pagamento; d) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM); e) le societa' di gestione del risparmio (SGR); f) le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP; h) gli agenti di cambio; i) le societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB; m) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del TUB; n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero»; o) Cassa depositi e prestiti S.p.A. 2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresi': a) le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; b) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155, comma 4, del TUB; c) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155, comma 5, del TUB; d) -. 3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attivita' finanziaria si intendono: a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 31 del TUF; b) gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g); c) i mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; d) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorita' di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 5. I soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui al comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con la comunicazione di cui all'art. 36, comma 4. 6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del comma 4 sono comunicate all'autorita' di vigilanza di settore.». - Il testo dell'art. 53 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 53. (Controlli). - 1. Le autorita' di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), degli intermediari finanziari indicati nell'art. 11, comma 1, degli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati all'art. 11, comma 3, lettere a) e b), e delle societa' di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a). I controlli nei confronti degli intermediari finanziari di cui all'art. 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'art. 11, comma 1, lettera m), possono essere eseguiti, previe intese con l'Autorita' di vigilanza di riferimento, anche dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 2. I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti elencati nell'art. 10, comma 2, lettere e) e g), degli intermediari di cui all'art. 11, comma 2, degli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettere c) e d), dei professionisti di cui all'art. 12, comma 1, lettere b) e d) dei revisori contabili di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), e degli altri soggetti di cui all'art. 14 sono effettuati dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 3. Gli ordini professionali di cui all'art. 8, comma 1, svolgono l'attivita' ivi prevista sui professionisti indicati nell'art. 12, comma 1, lettere a) e c), fermo restando il potere di eseguire controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 4. La UIF verifica il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazione sospetta. A tal fine puo' chiedere la collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 5. Le autorita' di vigilanza, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonche' di ogni altra informazione utile. A fini di economia dell'azione amministrativa e di contenimento degli oneri gravanti sugli intermediari vigilati, le autorita' di vigilanza e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza programmano le rispettive attivita' di controllo e concordano le modalita' per l'effettuazione degli accertamenti. - Il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2. (Contenimento del costo delle commissioni bancarie). - 1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario di assegni circolari e bancari tratti su una banca insediata in Italia non puo' superare, rispettivamente, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilita' economica per il beneficiario non puo' superare, rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilita' economica non puo' superare i quattro giorni lavorativi per tutti i titoli. E' nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'art. 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non puo' comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullita' del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.». 3. Al comma 5-quater dell'art. 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui la surrogazione del mutuo prevista dal citato art. 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente e' comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilita' per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.». 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente art. entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. 4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla poverta', nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all' art. 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno 2010 e' autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.». - L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 4. L'operazione di accreditamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi al conto corrente bancario o postale deve aver luogo il giorno fissato dall'art. 370, secondo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Il Ministro del tesoro con proprio decreto fissa, non oltre il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con l'osservanza dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, la data da cui diviene operativo il sistema di accreditamento in conto corrente bancario degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi. L'operazione di accreditamento delle pensioni e degli assegni congeneri ai conti correnti bancari dei beneficiari deve avere luogo il giorno appositamente stabilito, per le diverse specie di trattamenti pensionistici, con il decreto del Ministro del tesoro previsto dal secondo comma dell'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. I relativi titoli di pagamento sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello fissato per l'accreditamento.».