Art. 36 
             (Modifiche ad altre disposizioni di legge) 
 
  1. Il decreto legislativo 28 luglio  2000,  n.  253  di  attuazione
della direttiva 97/5/CE in materia di bonifici  transfrontalieri,  e'
abrogato. 
  2. Al  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  recante
attuazione tra l'altro della direttiva 2005/60/CE sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 11, comma 1, dopo la  lettera  c)  e'  inserita  la
seguente: "c-bis) gli istituti di pagamento;"; 
  b) all'articolo 53, comma 1, secondo periodo, dopo le parole:  "nei
confronti degli intermediari finanziari  di  cui"  sono  inserite  le
seguenti: "all'articolo 11, comma 1, lettera c-bis),  autorizzati  ai
sensi dell'articolo 114 - novies, comma 4, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e". 
  3. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  e'
sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal  1°  novembre  2009,  la
data di valuta per il beneficiario di  assegni  circolari  e  bancari
tratti  su  una  banca  insediata  in  Italia  non   puo'   superare,
rispettivamente, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del
versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre  2009,
la data di disponibilita' economica  per  il  beneficiario  non  puo'
superare,  rispettivamente,  quattro  e  cinque   giorni   lavorativi
successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile  2010,
la data di disponibilita'  economica  non  puo'  superare  i  quattro
giorni lavorativi per tutti  i  titoli.  E'  nulla  ogni  pattuizione
contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  120,  comma  1,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.". 
  4. All'articolo 4, primo comma, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, il secondo periodo e' soppresso. 
 
          Note all'art. 36: 
              - Il decreto legislativo 28  luglio  2000,  n.  253  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre  2000,  n.
          212. 
              - Per la direttiva 97/5/CE  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il testo dell'art.  11  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          14 dicembre 2007, n.  290,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 11. (Intermediari  finanziari  e  altri  soggetti
          esercenti attivita' finanziaria). - 1. Ai fini del presente
          decreto per intermediari finanziari si intendono: 
                a) le banche; 
              b) Poste italiane S.p.A.; 
              c) gli istituti di moneta elettronica; 
              c-bis) gli istituti di pagamento; 
              d) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM); 
              e) le societa' di gestione del risparmio (SGR); 
              f) le societa' di  investimento  a  capitale  variabile
          (SICAV); 
              g) le imprese di assicurazione che  operano  in  Italia
          nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP; 
              h) gli agenti di cambio; 
              i) le societa' che svolgono il servizio di  riscossione
          dei tributi; 
              l) gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale previsto dall'art. 107 del TUB; 
              m) gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          generale previsto dall'art. 106 del TUB; 
              n) le  succursali  insediate  in  Italia  dei  soggetti
          indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in  uno
          Stato estero»; 
              o) Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
              2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresi': 
              a) le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre
          1939, n. 1966; 
              b) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti
          nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art.  155,
          comma 4, del TUB; 
              c) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti
          nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art.  155,
          comma 5, del TUB; 
              d) -. 
              3. Ai fini del presente  decreto,  per  altri  soggetti
          esercenti attivita' finanziaria si intendono: 
              a) i promotori finanziari iscritti  nell'albo  previsto
          dall'art. 31 del TUF; 
              b) gli intermediari assicurativi di cui  all'art.  109,
          comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano  nei  rami  di
          cui al comma 1, lettera g); 
              c) i mediatori creditizi  iscritti  nell'albo  previsto
          dall'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; 
              d)  gli  agenti  in  attivita'   finanziaria   iscritti
          nell'elenco previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25
          settembre 1999, n. 374. 
              4. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  5  del
          codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali,  i
          soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le  proprie
          succursali e filiazioni situate in  Stati  extracomunitari,
          applichino misure  equivalenti  a  quelle  stabilite  dalla
          direttiva in materia di adeguata verifica e  conservazione.
          Qualora la legislazione dello  Stato  extracomunitario  non
          consenta l'applicazione di misure equivalenti,  i  soggetti
          di cui  ai  commi  1  e  2  sono  tenuti  a  darne  notizia
          all'autorita' di vigilanza  di  settore,  in  Italia  e  ad
          adottare misure  supplementari  per  fare  fronte  in  modo
          efficace al rischio di riciclaggio e di  finanziamento  del
          terrorismo. 
              5. I soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui al
          comma 3, adempiono agli obblighi di  registrazione  con  la
          comunicazione di cui all'art. 36, comma 4. 
              6. Le linee di condotta e  le  procedure  stabilite  ai
          sensi  del  comma  4  sono  comunicate   all'autorita'   di
          vigilanza di settore.». 
              - Il testo dell'art. 53 del citato decreto  legislativo
          21 novembre 2007, n.  231,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 53. (Controlli). - 1. Le autorita'  di  vigilanza
          di  settore   nell'ambito   delle   rispettive   competenze
          verificano  l'adeguatezza  degli  assetti  organizzativi  e
          procedurali e  il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dal
          presente  decreto  e   dalle   relative   disposizioni   di
          attuazione da parte dei  soggetti  indicati  nell'art.  10,
          comma 2, dalla lettera a) alla lettera d),  e  lettera  f),
          degli intermediari finanziari indicati nell'art. 11,  comma
          1, degli altri  soggetti  esercenti  attivita'  finanziaria
          indicati all'art. 11, comma 3, lettere a)  e  b),  e  delle
          societa' di revisione di cui all'art. 13, comma 1,  lettera
          a). I controlli nei confronti degli intermediari finanziari
          di cui all'art. 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai
          sensi  dell'art.   114-novies,   comma   4,   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'art. 11, comma
          1, lettera m), possono essere eseguiti, previe  intese  con
          l'Autorita' di vigilanza di riferimento, anche  dal  Nucleo
          speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 
              2. I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal
          presente  decreto  e   dalle   relative   disposizioni   di
          attuazione da parte dei  soggetti  elencati  nell'art.  10,
          comma 2,  lettere  e)  e  g),  degli  intermediari  di  cui
          all'art.  11,  comma  2,  degli  altri  soggetti  esercenti
          attivita' finanziaria di cui all'art. 11, comma 3,  lettere
          c) e d), dei professionisti di cui all'art.  12,  comma  1,
          lettere b) e d) dei revisori contabili di cui all'art.  13,
          comma 1, lettera b), e degli altri soggetti di cui all'art.
          14 sono effettuati dal Nucleo speciale di polizia valutaria
          della Guardia di finanza. 
              3. Gli ordini professionali di cui all'art. 8, comma 1,
          svolgono  l'attivita'  ivi  prevista   sui   professionisti
          indicati nell'art. 12, comma 1,  lettere  a)  e  c),  fermo
          restando il potere  di  eseguire  controlli  da  parte  del
          Nucleo speciale  di  polizia  valutaria  della  Guardia  di
          finanza. 
              4. La UIF verifica il rispetto  delle  disposizioni  in
          tema di prevenzione  e  contrasto  del  riciclaggio  o  del
          finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni
          di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione  di
          operazione  sospetta.  A  tal   fine   puo'   chiedere   la
          collaborazione del Nucleo  speciale  di  polizia  valutaria
          della Guardia di finanza. 
              5. Le autorita' di vigilanza,  il  Nucleo  speciale  di
          polizia  valutaria  della  Guardia   di   finanza   possono
          effettuare  ispezioni  e  richiedere  l'esibizione   o   la
          trasmissione di documenti,  atti,  nonche'  di  ogni  altra
          informazione  utile.  A  fini   di   economia   dell'azione
          amministrativa e di contenimento degli oneri gravanti sugli
          intermediari vigilati,  le  autorita'  di  vigilanza  e  il
          Nucleo speciale  di  polizia  valutaria  della  Guardia  di
          finanza programmano le rispettive attivita' di controllo  e
          concordano   le   modalita'   per   l'effettuazione   degli
          accertamenti. 
              - Il testo dell'art.  2  del  citato  decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2.  (Contenimento  del  costo  delle  commissioni
          bancarie). - 1. A decorrere dal 1° novembre 2009,  la  data
          di valuta  per  il  beneficiario  di  assegni  circolari  e
          bancari tratti su una banca insediata in  Italia  non  puo'
          superare, rispettivamente,  uno  e  tre  giorni  lavorativi
          successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli,
          a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilita'
          economica  per   il   beneficiario   non   puo'   superare,
          rispettivamente,  quattro  e   cinque   giorni   lavorativi
          successivi alla data del versamento.  A  decorrere  dal  1°
          aprile 2010, la data di disponibilita' economica  non  puo'
          superare i quattro giorni lavorativi per tutti i titoli. E'
          nulla  ogni  pattuizione  contraria.  Resta  fermo   quanto
          previsto dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385. 
              2. Allo scopo  di  accelerare  e  rendere  effettivi  i
          benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo
          scoperto, all'art. 2-bis,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, art. 1, convertito  dalla  legge  28  gennaio
          2009, n. 2, alla fine del comma 1 e' aggiunto  il  seguente
          periodo: «L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo  di
          cui al periodo precedente non puo' comunque superare lo 0,5
          per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento,  a
          pena di nullita' del patto di  remunerazione.  Il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze   assicura,   con   propri
          provvedimenti,   la   vigilanza    sull'osservanza    delle
          prescrizioni del presente articolo.». 
              3. Al comma 5-quater dell'art. 2 del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti periodi: «Nel caso  in  cui  la  surrogazione  del
          mutuo prevista dal citato art. 8 del decreto-legge n. 7 del
          2007 non si perfezioni entro il termine  di  trenta  giorni
          dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria
          alla  banca   cedente   dell'avvio   delle   procedure   di
          collaborazione interbancarie  ai  fini  dell'operazione  di
          surrogazione,  la  banca  cedente  e'  comunque  tenuta   a
          risarcire il cliente in misura pari all'1% del  valore  del
          mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta
          ferma la possibilita' per la  banca  cedente  di  rivalersi
          sulla banca cessionaria nel caso il ritardo  sia  dovuto  a
          cause imputabili a quest'ultima.». 
              4. Le disposizioni dei commi 2 e 3  del  presente  art.
          entrano in vigore a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore   della   legge   di   conversione   del    presente
          decreto-legge. 
              4-bis.  Al  fine  di  consentire  la   promozione,   la
          prosecuzione e il sostegno di programmi di  microcredito  e
          microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e  sociale
          del Paese e di favorire la lotta alla poverta', nel  quadro
          degli  obiettivi  della   strategia   e   degli   strumenti
          anticrisi,  in  favore  del  Comitato  nazionale   italiano
          permanente per il microcredito, di  cui  all'  art.  4-bis,
          comma  8,  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,   n.   2,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,
          n. 81, a decorrere dall'anno 2010 e' autorizzata  la  spesa
          annua  di  1,8  milioni  di  euro  da  destinare  anche  al
          funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo  onere  si
          provvede mediante corrispondente riduzione della  dotazione
          del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
          di cui all' art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307.». 
              - L'art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica
          10 febbraio 1984,  n.  21,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 4. L'operazione di accreditamento dello stipendio
          e degli altri assegni fissi continuativi al conto  corrente
          bancario o  postale  deve  aver  luogo  il  giorno  fissato
          dall'art.  370,  secondo   comma,   del   regolamento   per
          l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilita'
          generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
          1924, n. 827, e successive modificazioni. 
              Il Ministro del tesoro con proprio decreto  fissa,  non
          oltre il termine di sei mesi  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, con l'osservanza dell'art. 370 del  regio
          decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni,
          la  data  da  cui   diviene   operativo   il   sistema   di
          accreditamento in conto corrente bancario degli stipendi  e
          degli altri assegni fissi continuativi. 
              L'operazione di accreditamento delle pensioni  e  degli
          assegni congeneri ai conti correnti bancari dei beneficiari
          deve avere luogo il giorno appositamente stabilito, per  le
          diverse specie di trattamenti pensionistici, con il decreto
          del  Ministro  del  tesoro  previsto  dal   secondo   comma
          dell'art. 197 del testo unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come
          modificato con l'art. 9 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 19 aprile 1986, n. 138.  I  relativi  titoli  di
          pagamento  sono  estinti  con  tre  giorni  lavorativi   di
          anticipo rispetto a quello fissato per l'accreditamento.».