Art. 37 (Disposizioni transitorie) 1. Gli intermediari finanziari iscritti prima del 25 dicembre 2007 negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare fino al 30 aprile 2011 a prestare i servizi di pagamento, come definiti nel presente decreto, gia' svolti oltre all'ulteriore attivita' finanziaria eventualmente esercitata. Entro tale termine, fatti salvi i commi 2 e 3 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 107, comma 7 -bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto, detti intermediari modificano il proprio statuto eliminando il riferimento alla prestazione di servizi di pagamento e dismettono tale attivita'. 2. Gli intermediari finanziari di cui al comma 1 che intendono dismettere le attivita' di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e prestare servizi di pagamento, presentano istanza di autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento entro il 31 gennaio 2011. L'istanza e' corredata: a) per gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 o inclusi nella vigilanza consolidata del gruppo bancario, della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui agli articoli 114-octies,114-novies, comma 1, lettere d), e) ed f), e 114-duodecies del medesimo decreto legislativo. Se tali intermediari intendono beneficiare della deroga di cui all'articolo 114-sexiesdecies del medesimo decreto legislativo, l'istanza e' corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 114-octies e all'articolo 114-sexiesdecies, comma 1, del medesimo decreto legislativo; b) per gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, diversi da quelli indicati nella lettera a), della documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui agli articoli 114-octies, 114-novies e 114-duodecies del medesimo decreto legislativo. 3. Entro il 31 gennaio 2011 gli intermediari indicati al comma 1 che intendano avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 107, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto, presentano istanza di autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento. L'istanza e' corredata della documentazione attestante il rispetto, oltre che delle previsioni di cui alla lettera a), primo periodo, del precedente comma 2, anche delle disposizioni dell'art. 114-novies, comma 4. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 107, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle norme del medesimo decreto legislativo, come modificate dal presente decreto, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 dopo il 25 dicembre 2007 richiedono, ove abbiano i necessari requisiti e dismettano l'attivita' di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di pagamento ovvero dismettono tale attivita'. All'istanza di autorizzazione si applica il comma 2, lettere a) e b). 5. Con riferimento ai contratti per la prestazione di servizi di pagamento in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, il prestatore di servizi di pagamento comunica ai propri clienti entro il 30 aprile 2010 quali condizioni contrattuali risultano sostituite in forza del presente decreto e delle relative disposizioni di attuazione. Nei casi in cui e' necessario adeguare i contratti in essere alle norme di cui ai titoli II e IV del presente decreto legislativo attraverso un accordo tra il prestatore dei servizi di pagamento e il cliente, il prestatore di servizi di pagamento comunica entro il 30 aprile 2010 le condizioni applicate e il cliente puo' recedere dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. All'utilizzatore che ha esercitato il diritto di recesso non possono essere applicati oneri superiori a quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di adeguamento. 6. I servizi di pagamento che riguardano amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono adeguati alle disposizioni del presente decreto secondo le modalita' e i tempi indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle fmanze, sentita la Banca d'Italia. 7. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'attivita' di mero incasso di fondi gli istituti di pagamento possono avvalersi di agenti anche diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che gia' svolgono questa attivita'.
Note all'art. 37: - Per gli articoli 106 e107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda nelle note all'art. 35. - L'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, cosi' recita: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.». - Il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1999, n. 253.