Art. 38 (Disposizioni transitorie in materia di addebiti diretti) 1. Le autorizzazioni permanenti all'addebito in conto di una serie di operazioni di pagamento, rilasciate dal pagatore al suo prestatore di servizi di pagamento direttamente oppure mediante il beneficiario, rimangono valide in riferimento ai servizi di addebito diretto forniti ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo. 2. Con riferimento all'area unica dei pagamenti in euro e ai nuovi servizi che prevedano l'addebitamento diretto sul conto del debitore per iniziativa del creditore: a) il creditore, anche attraverso il proprio prestatore di servizi di pagamento, deve comunicare per iscritto ai propri debitori, con un preavviso di almeno trenta giorni, la data dalla quale si avvarra' di nuovi servizi di addebito diretto; b) il debitore, entro la data indicata dal creditore ai sensi della lettera a), puo' chiedere di proseguire nell'utilizzazione del precedente servizio, se tale possibilita' e' contemplata nella comunicazione, ovvero puo' revocare l'autorizzazione al proprio prestatore di servizi di pagamento e scegliere modalita' di pagamento alternative tra quelle eventualmente indicate nella comunicazione medesima. 3. I prestatori di servizi di pagamento adeguano le procedure di pagamento relative agli addebiti diretti ed agli incassi alle disposizioni del presente decreto entro il 5 luglio 2010.