Art. 85 
                      (Modifiche e abrogazioni) 
1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e'
sostituito dal seguente: "2. L'attivita' oggetto della  dichiarazione
puo'  essere  iniziata  decorsi   trenta   giorni   dalla   data   di
presentazione  della  dichiarazione  all'amministrazione  competente;
contestualmente  all'inizio  dell'attivita',  l'interessato  ne   da'
comunicazione all'amministrazione competente.  Nel  caso  in  cui  la
dichiarazione di inizio attivita' abbia  ad  oggetto  l'esercizio  di
attivita' di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE, l'attivita', ove non diversamente previsto, puo'  essere
iniziata  dalla  data   della   presentazione   della   dichiarazione
all'amministrazione competente.". 
2. Il comma 4 dell'articolo 60 del  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206, di attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali,  dopo  le  parole:  "2
maggio 1994, n. 319," sono aggiunte  le  seguenti:  "e  20  settembre
2002,  n.  229,";  al  medesimo  comma  dopo  le   parole:   "decreti
legislativi 27 gennaio 1992, n. 115," la parola: "e" e' soppressa. 
3. L'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' abrogato. 
4. Ferme restando le  abrogazioni  contenute  nel  comma  5,  sono  o
restano abrogate le disposizioni di legge e  di  regolamento  statali
incompatibili con gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78. 
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
sono abrogate le seguenti disposizioni: 
a) l'articolo 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e  5,  l'articolo  4,
comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287; 
b) l'articolo 5, commi 2, 4 e 5, l'articolo 7,  comma  1,  l'articolo
16, commi 1 e 2, l'articolo 17, commi 1 e 2, l'articolo 18, comma  1,
l'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
114; 
c) l'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge  3  maggio
1985, n. 204; 
d) l'articolo 7, lettere a), b) e c), della legge 12 marzo  1968,  n.
478, e l'articolo 6, lettere a), c) e d), del decreto del  Presidente
della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66; 
e) l'articolo 9, lettere a) c) ed e), della legge 4 aprile  1977,  n.
135; 
f) il comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1; 
g) l'articolo 3, comma 3, e l'articolo  6  della  legge  22  febbraio
2006, n. 84. 
 
          Note all'art. 85: 
             - Il testo dell'art. 19 della legge 7  agosto  1990,  n.
          241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 
          192, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
             «Art. 19 (Dichiarazione di inizio attivita'). - 1.  Ogni
          atto   di   autorizzazione,   licenza,   concessione    non
          costitutiva, permesso o  nulla  osta  comunque  denominato,
          comprese le domande per  le  iscrizioni  in  albi  o  ruoli
          richieste per  l'esercizio  di  attivita'  imprenditoriale,
          commerciale  o  artigianale   il   cui   rilascio   dipenda
          esclusivamente   dall'accertamento    dei    requisiti    e
          presupposti di legge o di atti amministrativi  a  contenuto
          generale e non sia  previsto  alcun  limite  o  contingente
          complessivo  o  specifici   strumenti   di   programmazione
          settoriale per il rilascio degli atti stessi, con  la  sola
          esclusione  degli  atti  rilasciati  dalle  amministrazioni
          preposte alla difesa nazionale,  alla  pubblica  sicurezza,
          all'immigrazione,     all'asilo,     alla     cittadinanza,
          all'amministrazione della giustizia,  alla  amministrazione
          delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di
          acquisizione del gettito, anche derivante dal  gioco,  alla
          tutela della  salute  e  della  pubblica  incolumita',  del
          patrimonio  culturale  e  paesaggistico  e   dell'ambiente,
          nonche' degli atti imposti dalla normativa comunitaria,  e'
          sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata,
          anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni
          e    delle    attestazioni    normativamente     richieste.
          L'amministrazione competente puo' richiedere informazioni o
          certificazioni relative a fatti, stati o qualita'  soltanto
          qualora non siano attestati in documenti gia'  in  possesso
          dell'amministrazione  stessa  o  non   siano   direttamente
          acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 
             2. L'attivita' oggetto della dichiarazione  puo'  essere
          iniziata decorsi trenta giorni dalla data di  presentazione
          della   dichiarazione    all'amministrazione    competente;
          contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne
          da' comunicazione all'amministrazione competente. Nel  caso
          in cui  la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  abbia  ad
          oggetto  l'esercizio  di  attivita'  di  cui   al   decreto
          legislativo  di  attuazione  della  direttiva   2006/123/CE
          l'attivita', ove non  diversamente  previsto,  puo'  essere
          iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione
          all'amministrazione competente. 
             3. L'amministrazione competente, in  caso  di  accertata
          carenza delle condizioni, modalita' e  fatti  legittimanti,
          nel  termine  di  trenta  giorni  dal   ricevimento   della
          comunicazione di cui  al  comma  2,  o,  nei  casi  di  cui
          all'ultimo periodo del medesimo comma  2,  nel  termine  di
          trenta  giorni  dalla  data   della   presentazione   della
          dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto  di
          prosecuzione  dell'attivita'  e  di  rimozione   dei   suoi
          effetti, salvo che, ove cio' sia  possibile,  l'interessato
          provveda  a  conformare  alla   normativa   vigente   detta
          attivita' ed  i  suoi  effetti  entro  un  termine  fissato
          dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore  a  trenta
          giorni.    E'    fatto    comunque    salvo    il    potere
          dell'amministrazione competente di assumere  determinazioni
          in via di autotutela, ai sensi degli articoli  21-quinquies
          e  21-nonies.  Nei   casi   in   cui   la   legge   prevede
          l'acquisizione di pareri di  organi  o  enti  appositi,  il
          termine per l'adozione  dei  provvedimenti  di  divieto  di
          prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti
          sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino  a  un
          massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione
          puo'  adottare  i  propri  provvedimenti  indipendentemente
          dall'acquisizione del parere.  Della  sospensione  e'  data
          comunicazione all'interessato. 
             4. Restano ferme le disposizioni di  legge  vigenti  che
          prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2  e  3
          per l'inizio  dell'attivita'  e  per  l'adozione  da  parte
          dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto
          di prosecuzione dell'attivita'  e  di  rimozione  dei  suoi
          effetti. 
             5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi
          1, 2 e 3  e'  devoluta  alla  giurisdizione  esclusiva  del
          giudice     amministrativo.     Il     relativo     ricorso
          giurisdizionale, esperibile da  qualunque  interessato  nei
          termini di legge, puo' riguardare anche gli atti di assenso
          formati in virtu' delle norme sul silenzio assenso previste
          dall'art. 20.». 
             - Il  testo  dell'art.  60  del  decreto  legislativo  9
          novembre 2007, n. 206, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          9 novembre 2007, n. 261, S.O., come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita: 
             «Art. 60 (Abrogazioni). - 1. A fare data dall'entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  e'  abrogato  il  comma  5
          dell'art. 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.
          30, recante codice della proprieta' industriale. 
             2. A fare  data  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto sono abrogati il  decreto  legislativo  27  gennaio
          1992, n. 115, il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319,
          ed il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229. 
             3. Il riferimento  ai  decreti  legislativi  27  gennaio
          1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto  nell'art.
          49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31
          agosto 1999, n. 394, si intende fatto  al  titolo  III  del
          presente decreto; tuttavia resta  attribuito  all'autorita'
          competente di cui all'art.  5  la  scelta  della  eventuale
          misura compensativa da applicare al richiedente. 
             4. Ogni riferimento contenuto in vigenti disposizioni di
          legge ai decreti legislativi 27 gennaio  1992,  n.  115,  2
          maggio 1994, n. 319,  e  20  settembre  2002,  n.  229,  si
          intende fatto alle corrispondenti disposizioni del presente
          decreto.».