Art. 52 
                         Magistrati militari 
 
1. I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate
e sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari. 
2. Le funzioni giudicanti sono: 
a) di primo grado (giudice presso  il  Tribunale  militare  e  presso
l'Ufficio militare di sorveglianza); 
b) di secondo grado (giudice presso la Corte militare di appello); 
c) semidirettive di primo grado  (presidente  di  sezione  presso  il
Tribunale militare); 
d) semidirettive di secondo grado (presidente di sezione della  Corte
militare di appello); 
e) direttive di primo grado (presidente del Tribunale militare); 
f)  direttive  elevate  di  primo  grado  (presidente  del  Tribunale
militare di sorveglianza); 
g) direttive di secondo grado (presidente  della  Corte  militare  di
appello). 
3. Le funzioni requirenti sono: 
a) di primo grado (sostituto procuratore militare); 
b) di secondo grado (sostituto procuratore generale  militare  presso
la Corte militare di appello); 
c) di legittimita' (sostituto procuratore generale militare presso la
Procura generale militare presso la Corte di Cassazione); 
d) semidirettive di secondo grado (avvocato generale militare  presso
la Corte militare di appello); 
e) direttive di primo grado (procuratore  militare  della  Repubblica
presso il Tribunale militare); 
f) direttive di secondo grado (procuratore generale  militare  presso
la Corte militare di appello); 
g)  direttive  superiori  requirenti  di  legittimita'   (procuratore
generale militare presso la Corte di Cassazione). 
4. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il
trattamento economico dei magistrati  militari  sono  regolati  dalle
disposizioni  in  vigore  per  i  magistrati  ordinari,   in   quanto
applicabili.