Art. 53 
       Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni 
 
1. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo  52,  commi
2, lettera a) e 3, lettera a) e'  richiesta  almeno  la  delibera  di
conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di
tirocinio. 
2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo  52,  commi
2, lettere b) e c), e 3, lettera b)  e'  richiesto  il  conseguimento
almeno della seconda valutazione di professionalita'. 
3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo  52,  commi
2, lettera e) e 3, lettera e) e' richiesto  il  conseguimento  almeno
della terza valutazione di professionalita'. 
4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo  52,  commi
2, lettere d)  ed  f),  e  3,  lettere  c)  e  d),  e'  richiesto  il
conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalita'. 
5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo  52,  commi
2, lettera g) e 3, lettera f) e' richiesto  il  conseguimento  almeno
della quinta valutazione di professionalita'. 
6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo  52,  comma
3, lettera g), e'  richiesto  il  conseguimento  almeno  della  sesta
valutazione di  professionalita';  il  magistrato,  alla  data  della
vacanza del posto da  coprire,  deve  avere  esercitato,  per  almeno
quattro anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di  primo  o
di secondo grado o funzioni requirenti di legittimita'.