Art. 56
            Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza

1.  Il  Tribunale  militare  di  sorveglianza,  con  sede  in  Roma e
giurisdizione su tutto il territorio nazionale, si compone di tutti i
magistrati  militari  di  sorveglianza  e  di  esperti  nominati  dal
Consiglio  della  magistratura  militare,  su  proposta  motivata del
presidente del Tribunale militare di sorveglianza.
2.  I  provvedimenti  del  Tribunale  militare  di  sorveglianza sono
adottati:
a)  da  un  collegio  composto dal presidente, magistrato militare in
possesso  dei  requisiti  di  cui all'articolo 53, comma 4, o, in sua
assenza o impedimento, dal magistrato militare di sorveglianza che lo
segue per anzianita' nel ruolo;
b)  da  un magistrato militare di sorveglianza almeno in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 53, comma 1;
c) da due fra gli esperti di cui al comma 1.
3.   L'Ufficio  militare  di  sorveglianza  ha  sede  in  Roma  e  ha
giurisdizione  su  tutto il territorio nazionale; al suddetto Ufficio
sono  assegnati  magistrati  militari  di  sorveglianza,  in possesso
almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1;
4.  I  magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza
non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.
5.  Con  decreto  del  presidente della Corte militare d'appello puo'
essere   temporaneamente  destinato  a  esercitare  le  funzioni  del
magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato
militare,  in  possesso  almeno dei requisiti di cui all'articolo 53,
comma 1.