Art. 58 
                    Uffici del pubblico ministero 
 
1. La Procura generale militare presso  la  Corte  di  Cassazione  e'
composta: 
a) dal procuratore generale  militare  della  Repubblica,  magistrato
militare con funzioni direttive superiori requirenti di legittimita',
scelto tra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo
53, comma 6; 
b)  da  due  sostituti  procuratori  generali  militari,   magistrati
militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4. 
2. La Procura generale militare presso la Corte militare  di  appello
e' composta: 
a) da un procuratore generale militare della  Repubblica,  magistrato
militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5; 
b) da un avvocato generale militare, magistrato militare in  possesso
dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4; 
c) da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2. 
3. La Procura militare presso il Tribunale militare e' composta: 
a) da un procuratore militare della Repubblica,  magistrato  militare
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 3; 
b) da sostituti procuratori  militari  della  Repubblica,  magistrati
militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1.