Art. 105 
 
Attribuzioni in campo  tecnico-scientifico  del  Segretario  generale
                            della difesa 
 
1. Il Segretario generale della difesa: 
a) gestisce, in coordinamento con il Capo  di  stato  maggiore  della
difesa, la documentazione tecnico-scientifica della difesa,  mantiene
i  contatti  con  i  vari  centri  di  documentazione   nazionali   e
internazionali e individua, unitamente ai Capi di stato  maggiore  di
Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri,  la
documentazione tecnico-scientifica di pertinenza; 
b) dirige, indirizza e controlla le attivita' di ricerca e  sviluppo,
di  ricerca  scientifica  e   tecnologica,   di   produzione   e   di
approvvigionamento volte alla realizzazione dei programmi approvati.