Art. 94 
 
                          Consorzi stabili 
 
                    (art. 97, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. I consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma  1,  lettera
c), e 36 del codice, eseguono i lavori o con la propria  struttura  o
tramite i consorziati  indicati  in  sede  di  gara  senza  che  cio'
costituisca  subappalto,  ferma  la  responsabilita'  solidale  degli
stessi nei confronti della stazione appaltante. 
    2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a  seguito  di
verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole  consorziate
dei corrispondenti requisiti. 
    3. Il conseguimento della qualificazione da parte  del  consorzio
stabile non pregiudica la contemporanea  qualificazione  dei  singoli
consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi  deve
riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile. 
    4. In caso di scioglimento del consorzio stabile  ai  consorziati
sono  attribuiti  pro-quota  i   requisiti   economico-finanziari   e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio  in  quanto  da
questi non assegnati  in  esecuzione  ai  consorziati.  Le  quote  di
assegnazione  sono  proporzionali  all'apporto   reso   dai   singoli
consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente. 
 
              Note all'art. 94 
              Il testo dell'art. 34, comma 1, lett. c),  e  dell'art.
          36 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e'
          il seguente: 
              “Art. 34 (Soggetti a  cui  possono  essere  affidati  i
          contratti pubblici) - 1. Sono ammessi  a  partecipare  alle
          procedure di affidamento dei contratti pubblici i  seguenti
          soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: 
              a) - b) (omissis) 
              c) i consorzi stabili, costituiti  anche  in  forma  di
          societa' consortili ai  sensi  dell'articolo  2615-ter  del
          codice  civile,   tra   imprenditori   individuali,   anche
          artigiani, societa' commerciali,  societa'  cooperative  di
          produzione  e  lavoro,  secondo  le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 36;” 
              “Art. 36 (Consorzi  stabili)  -  1.  Si  intendono  per
          consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo
          35, dei requisiti previsti dall'articolo 40, formati da non
          meno di tre consorziati  che,  con  decisione  assunta  dai
          rispettivi  organi  deliberativi,  abbiano   stabilito   di
          operare  in  modo  congiunto  nel  settore  dei   contratti
          pubblici di lavori, servizi, forniture, per un  periodo  di
          tempo non inferiore a cinque anni, istituendo  a  tal  fine
          una comune struttura di impresa. 
              2. Il regolamento stabilisce le condizioni e  i  limiti
          alla facolta' del  consorzio  di  eseguire  le  prestazioni
          anche tramite affidamento ai consorziati,  fatta  salva  la
          responsabilita' solidale degli  stessi  nei  confronti  del
          soggetto appaltante  o  concedente;  stabilisce  inoltre  i
          criteri  di  attribuzione  ai  consorziati  dei   requisiti
          economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  maturati  a
          favore del consorzio in caso di scioglimento dello  stesso,
          purche' cio' avvenga non  oltre  sei  anni  dalla  data  di
          costituzione. 
              3. soppresso 
              4.  Ai  consorzi  stabili  si  applicano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X
          del libro quinto del codice civile, nonche' l'articolo 118. 
              5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura
          di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati;  in
          caso di inosservanza di tale divieto si applica  l'articolo
          353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a  piu'
          di un consorzio stabile. 
              6. Ai fini della partecipazione del  consorzio  stabile
          alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre
          d'affari  in  lavori   realizzate   da   ciascuna   impresa
          consorziata,  nel  quinquennio  antecedente  la   data   di
          pubblicazione del bando di gara,  e'  incrementata  di  una
          percentuale della somma stessa. Tale percentuale e' pari al
          20 per cento nel primo anno; al 15 per  cento  nel  secondo
          anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
          quinquennio. 
              7. Il consorzio stabile si qualifica sulla  base  delle
          qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.
          Per i lavori la qualificazione e' acquisita con riferimento
          ad  una  determinata  categoria   di   opere   generali   o
          specialistiche per la classifica corrispondente alla  somma
          di quelle  possedute  dalle  imprese  consorziate.  Per  la
          qualificazione alla classifica di importo illimitato, e' in
          ogni  caso  necessario  che  almeno  una  tra  le   imprese
          consorziate gia' possieda tale  qualificazione  ovvero  che
          tra le imprese consorziate  ve  ne  siano  almeno  una  con
          qualificazione  per  classifica  VII  e  almeno   due   con
          classifica  V  o  superiore,  ovvero  che  tra  le  imprese
          consorziate ve ne siano almeno tre con  qualificazione  per
          classifica VI. Per la  qualificazione  per  prestazioni  di
          progettazione e costruzione, nonche' per la  fruizione  dei
          meccanismi premiali di cui all'articolo 40, comma 7, e'  in
          ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti  siano
          posseduti da almeno una delle imprese consorziate.  Qualora
          la somma delle classifiche delle  imprese  consorziate  non
          coincida con una delle classifiche di cui  al  regolamento,
          la   qualificazione   e'   acquisita    nella    classifica
          immediatamente  inferiore  o   in   quella   immediatamente
          superiore alla  somma  delle  classifiche  possedute  dalle
          imprese consorziate, a seconda che tale somma  si  collochi
          rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari
          della meta' dell'intervallo tra le due classifiche.”