Art. 96 
 
        Requisiti del proponente e attivita' di asseverazione 
 
                    (art. 99, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Possono presentare le proposte di cui all'articolo 153,  commi
19 e 20, del codice, oltre ai soggetti elencati negli articoli  34  e
90, comma 2, lettera b), del codice, i soggetti che svolgono  in  via
professionale attivita' finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa,
di consulenza e di gestione  nel  campo  dei  lavori  pubblici  o  di
pubblica utilita' e dei servizi alla collettivita', che negli  ultimi
tre anni hanno partecipato in modo significativo  alla  realizzazione
di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della
proposta. 
    2.  Possono  presentare  proposte  anche  soggetti  appositamente
costituiti, nei quali  comunque  devono  essere  presenti  in  misura
maggioritaria   soci   aventi   i   requisiti   di    esperienza    e
professionalita' stabiliti nel comma 1. 
    3. Al  fine  di  ottenere  l'affidamento  della  concessione,  il
proponente, al momento dell'indizione delle procedure di gara di  cui
all'articolo  153  del  codice,  deve   comunque   possedere,   anche
associando  o  consorziando  altri  soggetti,  i  requisiti  previsti
dall'articolo 95. 
    4. L'asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal
concorrente ai sensi dell'articolo  153  del  codice  consiste  nella
valutazione degli elementi economici  e  finanziari,  quali  costi  e
ricavi del progetto e composizione delle fonti  di  finanziamento,  e
nella verifica della capacita' del piano di generare flussi di  cassa
positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione. 
    5. La valutazione economica e finanziaria di cui al comma 4  deve
avvenire almeno sui seguenti elementi, desunti  dalla  documentazione
messa a disposizione ai fini dell'asseverazione: 
    a) prezzo che il concorrente intende chiedere all'amministrazione
aggiudicatrice; 
    b)   prezzo   che   il    concorrente    intende    corrispondere
all'amministrazione  aggiudicatrice  per   la   costituzione   o   il
trasferimento dei diritti; 
    c)   canone   che   il    concorrente    intende    corrispondere
all'amministrazione; 
    d) tempo massimo previsto  per  l'esecuzione  dei  lavori  e  per
l'avvio della gestione; 
    e) durata prevista della concessione; 
    f)    struttura    finanziaria    dell'operazione,    comprensiva
dell'analisi dei profili di bancabilita' dell'operazione in relazione
al debito indicato nel piano economico-finanziario; 
    g) costi, ricavi e  conseguenti  flussi  di  cassa  generati  dal
progetto con riferimento alle tariffe. 
 
              Note all'art. 96 
              - Per il testo dell'art. 153 del decreto legislativo 12
          aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 95. 
              - Il testo degli artt. 34 e 90, comma 2 lett.  b),  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  e'  il
          seguente: 
              “Art. 34 (Soggetti a  cui  possono  essere  affidati  i
          contratti pubblici): 1. Sono  ammessi  a  partecipare  alle
          procedure di affidamento dei contratti pubblici i  seguenti
          soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: 
              a) gli imprenditori individuali,  anche  artigiani,  le
          societa' commerciali, le societa' cooperative; 
              b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione  e
          lavoro costituiti a norma della legge 25  giugno  1909,  n.
          422 e del decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello
          Stato   14   dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni, e i consorzi tra imprese  artigiane  di  cui
          alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
              c) i consorzi stabili, costituiti  anche  in  forma  di
          societa' consortili ai  sensi  dell'articolo  2615-ter  del
          codice  civile,   tra   imprenditori   individuali,   anche
          artigiani, societa' commerciali,  societa'  cooperative  di
          produzione  e  lavoro,  secondo  le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 36; 
              d)  i   raggruppamenti   temporanei   di   concorrenti,
          costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c),  i
          quali,  prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano
          conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
          uno di  essi,  qualificato  mandatario,  il  quale  esprime
          l'offerta in nome e per conto proprio e  dei  mandanti;  si
          applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; 
              e)  i  consorzi  ordinari   di   concorrenti   di   cui
          all'articolo 2602  del  codice  civile,  costituiti  tra  i
          soggetti di cui alle lettere  a),  b)  e  c)  del  presente
          comma, anche in forma di societa'  ai  sensi  dell'articolo
          2615-ter del codice civile; si  applicano  al  riguardo  le
          disposizioni dell'articolo 37; 
              f) i soggetti che abbiano  stipulato  il  contratto  di
          gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai  sensi  del
          decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
          riguardo le disposizioni dell'articolo 37; 
              f-bis) operatori economici, ai sensi  dell'articolo  3,
          comma 22,  stabiliti  in  altri  Stati  membri,  costituiti
          conformemente  alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi
          Paesi. 
              2.  Non  possono   partecipare   alla   medesima   gara
          concorrenti che  si  trovino  fra  di  loro  in  una  delle
          situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
          civile. Le stazioni  appaltanti  escludono  altresi'  dalla
          gara i concorrenti per i quali accertano  che  le  relative
          offerte sono imputabili ad  un  unico  centro  decisionale,
          sulla base di univoci elementi.” 
              “2.. Si intendono per: 
              a) (omissis) 
              b) societa' di ingegneria le societa'  di  capitali  di
          cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro  quinto  del
          codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di
          cui al capo I del titolo VI del  libro  quinto  del  codice
          civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera  a),
          che eseguono studi di fattibilita',  ricerche,  consulenze,
          progettazioni  o  direzioni  dei  lavori,  valutazioni   di
          congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
          Ai   corrispettivi   relativi   alle   predette   attivita'
          professionali si applica il contributo integrativo  qualora
          previsto dalle norme legislative che regolano la  Cassa  di
          previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
          fa riferimento in forza della  iscrizione  obbligatoria  al
          relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere
          versato  pro  quota  alle  rispettive  Casse  secondo   gli
          ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.” 
              - Per il testo dell'art. 153 del decreto legislativo 12
          aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 95.